Non rileva la destinazione abitativa per lavori eseguiti su immobili appartenenti, a vario titolo, alle fondazioni.
Nella pratica, qualunque sia l’immobile le fondazioni, e altri soggetti meglio delineati nel seguito, possono accedere alla maxi-detrazione del 110% senza dover rispettare il vincolo della residenzialità dell’immobile.
Vediamo la richiesta presentata dal contribuente
La Risposta 64 del 28 gennaio 2021 si occupa della seguente situazione:
L’agenzia delle entrate risponde
In merito all’istanza presentata, il fisco ritiene ammissibile che ai sensi dell’art. 119, co. 9, lett. d-bis) non sia necessario il requisito della “residenzialità” per gli immobili oggetto di lavori da superbonus effettuati nel particolare da:
iscritte negli appositi registri istituiti negli anni dalle varie legge in materia di ETS.
L’argomento è stato chiarito dal provvedimento di prassi n. 24/2020.
Tali soggetti non hanno limiti di spesa, dunque il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile, a patto che i lavori siano effettuati sull'intero edificio o sulle singole unità immobiliari. Considerato che la Fondazione rientra tra i soggetti beneficiari (articolo 119, comma 9, lettera d-bis del decreto “Rilancio”), l’Agenzia ritiene che la stessa potrà accedere al Superbonus ed esercitare le relative opzioni alternative alla fruizione diretta.
Per riassumere:
la detrazione del 110% come esposta nell'art. 119, Dl 34/2020, come modificato dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) è ammissibile per le seguenti tipologie di soggetti ed in riferimento alle seguenti tipologie di immobili:
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