Alcuni versamenti periodici IVA in scadenza nel 2020 sono stati sospesi e rinviati al 2021 dalla stratificata normativa emergenziale che ha caratterizzato l’anno fiscale appena passato.
La dichiarazione IVA 2021, per l’anno d’imposta 2020, nel caso in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di rinviare questi versamenti, dovrà essere predisposta di conseguenza.
Con questa finalità è stato inserito il nuovo rigo VA16, dedicato ai “Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19”, dove dovranno essere elencati i versamenti sospesi e i relativi riferimenti normativi.
La compilazione è agevolata, prevedendo l’inserimento (al campo 1) del codice corrispondente al versamento sospeso, in base alla “Tabella versamenti sospesi Covid-19” (che si trova in Appendice alle istruzioni alle pagine da 82 a 84), accompagnato dall’importo sospeso e non ancora versato (al campo 2).
Il rigo VA16 ha però una connotazione solo informativa, serve a trasmettere all’Agenzia delle Entrate notizia di quali versamenti sono stati rinviati e in base a quale disposizione di Legge, ma non influisce sui valori da indicare sul rigo VL30 “Ammontare dell’IVA periodica”; qui, in relazione all’imposta dovuta nell’anno 2020, saranno esposti l’ammontare dell’IVA dovuta in base alle liquidazioni periodiche (campo 1), quella spontaneamente versata (campo 2) e quella versata non spontaneamente (campi 4 e 5), fino alla data di presentazione della dichiarazione.
Dato che sul rigo VL30 sono esposti solo i versamenti realmente effettuati, di conseguenza, sul rigo VL33, il valore finale dell’eventuale IVA a credito non comprenderà gli importi relativi ai versamenti sospesi, perché in effetti non versati. Del resto le istruzioni del modello IVA 2021, per tale rigo, dicono espressamente che “nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione, infatti, occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati”.
Quindi la dichiarazione IVA 2021, ai fini del calcolo del credito IVA, non differenzia tra versamenti da liquidazioni periodiche rimandati ex lege e omessi contra legem, considerandoli tutti versamenti non effettuati, come in effetti è.
L’evidente conseguenza di ciò è che i contribuenti con IVA a credito non potranno utilizzare in compensazione o richiedere a rimborso l’ammontare corrispondente ai versamenti sospesi.
La scelta dell’Agenzia delle Entrate è stata molto criticata, ma appare condivisibile se si constata che un credito IVA comprensivo dei versamenti sospesi e non ancora effettuati avrebbe rappresentato un credito figurativo, mancando il suo presupposto giuridico, cioè l’effettivo versamento.
Si sarebbe creata la stortura di contribuenti che avrebbero potuto utilizzare in compensazione un credito IVA figurativo, scaturente dalla dichiarazione, teoricamente persino per saldare gli stessi versamenti sospesi.
È presumibile che i versamenti da liquidazioni IVA 2020 rimandati al 2021 saranno recuperati a credito sulla dichiarazione IVA 2022, per l’anno d’effettivo pagamento, fermo restando la possibilità, per il contribuente che voglia utilizzare prima il proprio credito IVA scaturente da questi versamenti, una volta effettuati, di presentare dichiarazione integrativa a favore già nel 2021.
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