La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ovvero la legge di bilancio 2021) ha previsto la sospensione dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, per gli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL per i seguenti soggetti:
L'Inps ha emanato le prime indicazioni con la circolare 16 del 5 febbraio 2021, annunciando un prossimo messaggio per le istruzioni operative riferite alle diverse Gestioni interessate.
L’Istituto annuncia in primo luogo che comunicherà al Ministero per le Politiche giovanili e lo Sport i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione de qua, per verificare sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge riguardanti lo svolgimento di competizioni sportive (dpcm 24 ottobre 2020).
Quali sono le tipologie di versamenti sospesi nel 2021 per enti società e associazioni sportive
In particolare va specificato che sono sospesi:
Non sono sospese invece:
ATTENZIONE in caso di versamenti già effettuati il rimborso non è possibile.
Le modalità di versamento dei contributi sospesi settore sportivo
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi e in unica soluzione entro il 30 maggio 2021.
La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.
Anche in questo caso non sono previste sanzioni né interessi.
Entro la stessa decorrenza dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.
Riguardo a quanto previsto dal comma 37 dell’articolo 1 della legge – secondo la quale: “I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi” – l'istituto chiarisce che si fa riferimento contributi in pagamento rateale in scadenza nelle mensilità di dicembre (cfr. gli artt. 17 e 18 del D.lgs 9 luglio 1997, n. 241).
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