News Pubblicata il 04/02/2021

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Pensione di reversibilita e risarcimento danni ok dalla Cassazione

Cassazione ordinanza n. 2177 del 1° febbraio 2021: diritto al risarcimento del danno patrimoniale senza la detrazione dell'importo della pensione di reversibilità



Risarcimento dovuto al familiare superstite in aggiunta alla  pensione di reversibilità.

 La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2177 del 1° febbraio 2021, ha riaffermato, che gli eredi di un assicurato deceduto per incidente stradale hanno diritto di ricevere dall'assicurazione del colpevole  risarcimento del danno patrimoniale   senza la detrazione dell'importo della pensione di reversibilità in quanto i due diritti discendono da motivazioni diverse: tutela previdenziale generale e rimozione delle conseguenze economiche di un illecito.

Il caso riguardava appunto gli eredi di un pensionato deceduto in un incidente stradale che avevano ottenuto il risarcimento dalla società di assicurazione  per i danni rispettivamente patiti. La sentenza 17 febbraio 2014 n. 436 del Tribunale di Lamezia Terme  aveva accolto solo  parzialmente la domanda  dei ricorrenti .Il Tribunale riteneva infatti  esistente e risarcibile il danno non patrimoniale,  ma aveva rigettato  domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro

cessante, consistito nella perdita  degli emolumenti assicurati alla famiglia dal familiare deceduto.  La Corte d'appello di Catanzaro con sentenza 8 maggio 2017 n. 843, pur accogliendo il gravame in merito ad altre questioni  , rigettò l'impugnazione degli eredi 

La Cassazione afferma invece che il ricorso era  fondato, in particolare  alla luce dei principi affermati - in una fattispecie  analoga - dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 12564  del 22/05/2018.

Tale sentenza ha stabilito che "dal risarcimento del danno patrimoniale patito  dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore  capitale della pensione di reversibilità accordata dall'Inps al familiare superstite in  conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela  previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente  connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del  danneggiato per effetto dell'illecito" .

La sentenza impugnata, che non poteva attenersi a tale principio in  quanto pronunciato prima dell'intervento chiarificatore delle SS.UU.,  va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, che  tornerà ad esaminare l'appello proposto dagli eredi.

Fonte: Corte di Cassazione



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