L'Inps ha fornito le prime indicazioni sulle 12 settimane di cassa integrazione (CIGO, Cassa in Deroga Assegno ordinari e CISOA ) previste dalla legge di bilancio 2021 nel messaggio 406 del 29.1.2021, comunicando che l'aggiornamento delle piattaforme e le causali specifiche da inserire. Successivamente sono state fornite le istruzioni complete con la circolare n. 28 del 17 febbraio 2021 In particolare vengono illustrate alcune novità riguardanti la cassa integrazione CIGO- CIG in deroga - assegno ordinario, CISOA - connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e si forniscono istruzioni sulla gestione delle domande e i codici per i conguaglio.
Con un comunicato sul proprio sito l'istituto informa ora di una importante novità : "Per consentire ai lavoratori dipendenti di verificare quando l’azienda ha effettivamente inviato la domanda all’Istituto e di seguire l’iter fino al pagamento, è disponibile la nuova sezione "Integrazioni salariali" del servizio online CIP - Consultazione info previdenziali. Accedendo al servizio con le proprie credenziali, tramite portale o app INPS Mobile, i lavoratori possono monitorare le domande inviate dal datore di lavoro dall’inizio della pandemia con richiesta di pagamento diretto dei trattamenti di:
E' disponibile anche un tutorial (pdf 1,21MB), grazie al quale i lavoratori possono verificare lo stato di ogni domanda e, nel caso in cui questa sia stata accolta, i dettagli sul pagamento, salvando anche le informazioni
Causali e trasmissione Domande CASSA INTEGRAZIONE COVID 2021
Il messaggio 406 del 29 gennaio 2021 comunica che sono disponibili i servizi telematici per la trasmissione delle istanze che,ricorda, devono riguardare periodi non antecedenti al 1° gennaio 2021.
L'istituto specificava anche due importanti novità:
Sono state istituite le nuove causali :
Scadenza domande Cassa integrazione salariale ordinaria, in deroga, assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli CISOA
Riguardo ai termini di trasmissione delle istanze l’articolo 1, comma 301, della legge n. 178/2020, conferma la disciplina ordinaria, secondo cui il termine per la presentazione delle domande per
è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa .
In sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 178/2020, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2021, per cui la scadenza rimane il 28 febbraio 2021.
INPS specifica anche che i termini decadenziali sono operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda quindi, se l'istanza riguarda un arco temporale di durata plurimensile, " il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il primo periodo, in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto e si procederà ad un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge".