News Pubblicata il 05/02/2021

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Taglio cuneo e codici tributo ritenute 2020: l'Agenzia chiarisce

Sui codici tributo per le ritenute sul lavoro dipendente 2020 Interviene l'Agenzia con una rettifica per i casi di versamenti rateali relativi al 2020 post conguaglio



L'Agenzia delle Entrate  è intervenuta  a rettificare l'articolo sulla propria testata Fiscooggi, ripreso da tutta la stampa specializzata,  in merito alla risoluzione n. 6 del 28 gennaio 2021,  con i codici tributo  per i  sostituti di imposta da utilizzare per i versamenti delle ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi di lavoro dipendente e assimilati dopo il conguaglio di fine anno 2020, in forma rateale.
Si tratta in particolare dei seguenti codici per il modello F24 ordinario:

che andranno inseriti nella sezione  “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, riportando nei campi “Rateazione/regione/prov./mese rif. e “Anno di riferimento”, rispettivamente, il mese per cui si effettua il pagamento della ritenuta e l’anno d’imposta cui si riferisce la ritenuta stessa, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Questi invece i codici per il modello F24 EP (enti pubblici):

che vanno inseriti nella sezione  “dettaglio versamento”, nello spazio “codice tributo/causale”. Gli altri campi da riempire sono:

  1. sezione”, con il valore “F” (Erario)
  2. riferimento Ache richiede l’indicazione del mese per cui si effettua il pagamento della ritenuta, nel formato “00MM
  3. riferimento B”, con l’anno d’imposta cui si riferisce la ritenuta, nel formato “AAAA”.

Sull'utilizzo l'amministrazione finanziaria chiarisce ora  che  il nuovo codice 1066,  come gli analoghi per la valle d'Aosta è applicabile a tutte e  tre le ipotesi di conguaglio fiscale con effetti nell'anno successivo , con lo scopo di  distinguere i versamenti delle ritenute 2021 da quelli delle ritenute del conguaglio dell'anno precedente, (e non, come affermato in precedenza ,  per distinguere un tipo di ritenuta dall'altra).

Questa soluzione trova conferma nelle istruzioni della Certificazione unica 2021, nelle quali si specifica che nella sezione “Altri dati” il  sostituto deve indicare tutti gli importi delle imposte dell'anno trattenute dopo le operazioni di conguaglio, e vengono citate appunto le stesse  tre casistiche di prelievo della  risoluzione 6/2021, ovvero :

  1. le ritenute sui redditi da lavoro dipendente prevista dall'articolo 23 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, che risulta prelevabile successivamente ex comma 3, secondo periodo, “in caso di incapienza delle retribuzione" 
  2. imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione non superiori a 18.000 euro, elevate, in un numero massimo di undici rate,   ex articolo 38, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
  3. Ritenute per ulteriore detrazione  sui redditi da lavoro dipendente tra 28m ila e 40 mila euro  ex articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 qualora non spettanti,   per il recupero  degli importi oltre i  60 euro,  da effettuare  in otto rate , successivamente al conguaglio dell'anno precedente.

Sulle novita della CU 2021 leggi anche "CU 2021 il nuovo modello per la certificazione Unica"

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
ADE risoluzione n. 6 del 28.1.2021

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