L'Agenzia delle Entrate è intervenuta a rettificare l'articolo sulla propria testata Fiscooggi, ripreso da tutta la stampa specializzata, in merito alla risoluzione n. 6 del 28 gennaio 2021, con i codici tributo per i sostituti di imposta da utilizzare per i versamenti delle ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi di lavoro dipendente e assimilati dopo il conguaglio di fine anno 2020, in forma rateale.
Si tratta in particolare dei seguenti codici per il modello F24 ordinario:
- “1066” per le “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno”
- “4934” per le “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla regione stessa”
- “4935” per le “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa”.
che andranno inseriti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, riportando nei campi “Rateazione/regione/prov./mese rif.” e “Anno di riferimento”, rispettivamente, il mese per cui si effettua il pagamento della ritenuta e l’anno d’imposta cui si riferisce la ritenuta stessa, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Questi invece i codici per il modello F24 EP (enti pubblici):
- “103E” per le “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno”
- “193E” per le “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla regione stessa”
- “194E” per le “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa”.
che vanno inseriti nella sezione “dettaglio versamento”, nello spazio “codice tributo/causale”. Gli altri campi da riempire sono:
- “sezione”, con il valore “F” (Erario)
- “riferimento A”, che richiede l’indicazione del mese per cui si effettua il pagamento della ritenuta, nel formato “00MM”
- “riferimento B”, con l’anno d’imposta cui si riferisce la ritenuta, nel formato “AAAA”.
Sull'utilizzo l'amministrazione finanziaria chiarisce ora che il nuovo codice 1066, come gli analoghi per la valle d'Aosta, è applicabile a tutte e tre le ipotesi di conguaglio fiscale con effetti nell'anno successivo , con lo scopo di distinguere i versamenti delle ritenute 2021 da quelli delle ritenute del conguaglio dell'anno precedente, (e non, come affermato in precedenza , per distinguere un tipo di ritenuta dall'altra).
Questa soluzione trova conferma nelle istruzioni della Certificazione unica 2021, nelle quali si specifica che nella sezione “Altri dati” il sostituto deve indicare tutti gli importi delle imposte dell'anno trattenute dopo le operazioni di conguaglio, e vengono citate appunto le stesse tre casistiche di prelievo della risoluzione 6/2021, ovvero :
- le ritenute sui redditi da lavoro dipendente prevista dall'articolo 23 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, che risulta prelevabile successivamente ex comma 3, secondo periodo, “in caso di incapienza delle retribuzione"
- imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione non superiori a 18.000 euro, elevate, in un numero massimo di undici rate, ex articolo 38, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
- Ritenute per ulteriore detrazione sui redditi da lavoro dipendente tra 28m ila e 40 mila euro ex articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 qualora non spettanti, per il recupero degli importi oltre i 60 euro, da effettuare in otto rate , successivamente al conguaglio dell'anno precedente.