News Pubblicata il 01/02/2021

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Il contratto integrativo vale per tutti i lavoratori in azienda?

Il contratto integrativo aziendale si applica a tutti i lavoratori in azienda , con alcune eccezioni. Riepilogo aggiornato nella sentenza di cassazione 26509/2020



La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 20 novembre 2020, n. 26509, ha  ribadito che  la tutela degli interessi collettivi della comunità di lavoro a giustifica l’applicabilità nei confronti di tutti i lavoratori dell’azienda ( la cosiddetta efficacia erga omnes) dei contratti collettivi aziendali, anche a coloro che non sono  iscritti alle associazioni sindacali stipulanti. E' prevista però una  eccezione a tale principio:  il contratto non si applica ai lavoratori iscritti a  un’organizzazione sindacale diversa dalle firmatarie che non condivida i contenuti del contratto in questione.

Il caso riguardava alcuni lavoratori con mansioni di autista    che avevano fatto ricorso per ottenere il pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario,  secondo le maggiorazioni stabilite dal CCNL di categoria, e detratto quanto  già percepito in busta paga che era invece basata sul Contratto Integrativo Aziendale  31.3.2001 (come modificato il 9.11.2002) e con il Contratto  Integrativo Aziendale 18.4.2006.  Tali contratti  di secondo livello erano stati sottoscritti dalle RSU e "applicati, seconda la espressa volontà contrattuale, a tutto  il personale dipendente della società firmataria".

 I ricorrenti affermavano invece che  come stabilito dall'art. 11 del CCNL Trasporti era necessaria   la firma di ogni singolo lavoratore per l'adesione agli Accordi in  materia di forfetizzazione del lavoro straordinario e che in assenza , tali Accordi non potessero essere applicati anche perche comportavano la  riduzione, nel caso specifico , del 20% degli importi della retribuzione  calcolate sulla base dei chilometraggi evidenziati dai cronotachigrafi portati come prova,.

Il tribunale di Mantova e anche la  Corte d’appello di Brescia respingevano il ricorso. 

La Cassazione conferma i giudizi di merito  ricordando che si è affermato in merito alla efficacia dei contratti di secondo livello un orientamento ormai consolidato  ( ad es. Cass. nn. 12272/2013; 6044/2012; 10353/2004;  17674/2002; 5953/1999;. 12272/2013) -, secondo cui «I contratti collettivi   aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una  organizzazione sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso dall'accordo». 

E ciò, in quanto “la tutela di interessi collettivi della comunità di lavoro aziendale e, talora, la inscindibilità della disciplina che ne risulta, concorrono a giustificare «la efficacia soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali, cioè nei confronti di tutti i lavoratori  dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali  stipulanti» . 

Dato che agli atti non risultava che i ricorrenti  fossero iscritti ad una diversa organizzazione sindacale rispetto a quella firmataria del contratto ,la Suprema Corte afferma che :"correttamente la Corte territoriale ha reputato che ai lavoratori fossero applicati i contratti integrativi citati".

 La sentenza precisa anche  che   quanto affermato dal ricorso dei lavoratori sull'articolo 11 del CCNL Traporti non è corretto; il Contratto nazionale  prevede in fatti all'art. 9 "l' applicabilita dei contratti integrativi alla totalita dei lavoratori in azienda" ,  senza necessità di sottoscrizione del contratto mentre  cio  che va accettato per iscritto cui si riferisce l'art 11  sarebbe "la clausola che stabilisce un termine di  decadenza per fare valere differenze retributive che derivino  dall'accordo e che i lavoratori ritengano ad essi spettanti".

Fonte: Corte di Cassazione


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Sentenza Cassazione 26509-2020 contratti integrativi

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