In base all’articolo 2 della Legge 186/2014, le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, residenti in Italia, che detengono attività di natura finanziaria all’estero, a determinate condizioni, sono tenute a darle in dichiarazione dei Redditi; a questo fine, sui modelli Redditi previsti, per i soggetti interessati, è disponibile il quadro RW, la cui compilazione assolve l’obbligo del cosiddetto monitoraggio fiscale.
L’obbligo dichiarativo non è generalizzato, ma sorge per quei prodotti finanziari che, anche solo per un giorno dell’anno fiscale, superino la consistenza di 15.000 euro.
L’articolo 134 del DL 34/2020, il cosiddetto Decreto Rilancio, modifica sensibilmente, con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2020, la disciplina dell’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all'Estero), l’imposta dovuta da coloro che detengono attività finanziarie all’estero, allargandone il perimetro di applicazione anche agli enti non commerciali (in precedenza era una imposta a cui erano sottoposte le sole persone fisiche), per i quali l’imposta dovuta è stata allineata all’imposta di bollo prevista per analoghi strumenti collocati in Italia: nello specifico, una imposta fissa di euro 100 per i conti correnti e i libretti di risparmio e lo 0,2% per gli altri prodotti finanziari, fino ad un massimo di 14.000 euro.
Per le persone fisiche l’IVAFE ammonta invece a euro 34,20 (importo fisso) per i conti correnti e i libretti di risparmio e allo 0,2% per gli altri prodotti finanziari.
Tuttavia non tutti i conti correnti sono sottoposti a questa imposta, in quanto è prevista una sorta di franchigia, in base alla quale la giacenza media annua per prodotto finanziario estero deve essere superiore a 5.000 euro per entrare nel perimetro dell’imposta.
Poiché anche l’esposizione dei valori ai fini del calcolo e del versamento dell’IVAFE passano attraverso il quadro RW del modello Redditi, la cui compilazione si richiede anche per il monitoraggio fiscale, e richiedendo, le rispettive normative, consistenze diverse per l’inserimento in dichiarazione, può accadere che un prodotto finanziario sia esposto sul quadro RW solo ai fini del monitoraggio fiscale, solo ai fini della liquidazione dell’IVAFE o per entrambe le finalità.
Alla luce di tutto, un conto PayPal, posseduto da un privato o da un ente non commerciale, deve essere dichiarato sul quadro RW del modello Redditi? È soggetto a IVAFE? E in quale misura?
Queste domande lasciano sempre un pizzico di incertezza negli operatori, che, a volte, trovano delle difficoltà a decodificare i prodotti finanziari esteri secondo i ben più rigidi canoni italiani, specie se offerti attraverso internet. Il fulcro della perplessità si basa sul fatto che un conto PayPal si interfaccia con una carta di credito o un conto corrente bancario per molte delle sue principali funzioni, motivo per cui può essere visto più come una piattaforma di transazione che come un prodotto su cui confluiscono delle risorse finanziarie.
In questi casi, quando una fattispecie lascia delle perplessità di inquadramento, la strada più sicura è quella rappresentata dalla classificazione per natura: su un cosiddetto conto PayPal, alla fine, possono transitare disponibilità liquide in entrata e in uscita, le quali possono anche essere lasciate sul conto, ma restando sempre nella disponibilità del titolare; il fatto che l’origine o la destinazione sia un altro conto corrente (o una carta di credito o una prepagata) di un istituto di credito italiano, non modifica la natura dello strumento che, di fatto, è assimilabile ad un conto corrente. Tra l’altro, come si può leggere sul sito internet della società, “PayPal (Europe) S.àr.l. et Cie, S.C.A. […] opera legalmente in Lussemburgo in qualità di banca”.
Quindi un conto PayPal è a tutti gli effetti un conto corrente bancario estero, e, come tale, potenzialmente soggetto agli obblighi di monitoraggio fiscale e di liquidazione dell’imposta IVAFE. L’effettivo obbligo nascerà in base alle consistenze, come sopra esposto: se per un solo giorno dell’anno il conto presenterà un saldo positivo di 15.000 euro, il quadro RW dovrà essere compitalo ai fini del monitoraggio fiscale, se la giacenza media annua del conto supererà la cifra di 5.000 euro, sarà necessario compilare il quadro RW ai fini della liquidazione dell’imposta, in misura fissa, e procedere con il suo versamento.
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