Secondo la Corte di Cassazione non si può accogliere la tesi di inapplicabilità dell'IRAP a tutti i dottori di medicina generale ma il presupposto va valutato in ogni singolo caso ai fini della applicazione della imposta.
Con l'Ordinanza n. 27146, del 27 novembre 2020 la Corte di cassazione ha ritenuto che è soggetto a Irap il medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che impieghi beni e lavoro di terzi, come una segretaria part-time, in misura tale da costituire il presupposto impositivo.
Il medico chiedeva una serie di rimborsi IRAP poichè riteneva l'inesistenza del presupposto impositivo dell'IRAP in quanto medico di medicina generale convenzionato con il Ssn. Ricevendone silenzio-rifiuto decideva di adire ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale dichiarando:
La CTP respingeva il ricorso, rilevando appunto dai dati su indicati il pre-quisito dell'autonoma organizzazione, alla luce dei quadri RE delle sue dichiarazioni dei redditi da cui si evinceva che utilizzasse capitali e personale.
Allo stesso modo si era pronunciata la Commissione tributaria regionale che rilevava la sussistenza del presupposto impositivo IRAP.
Il medico contribuente proponeva allora ricorso in Cassazione vedendoselo ulterioremente rigettato per diverse ragioni di inammissibilità.
L'affermazione di esclusione del medico generico convenzionato con il Ssn dal novero dei soggetti passivi Irap è in contrasto con la stessa giurisprudenza di legittimità.
Secondo la giurisprudenza Ia categoria di contribuenti è assoggettata a Irap qualora in concreto sia accertato il presupposto della fattispecie impositiva, ovvero l'autonoma organizzazione della relativa attività, in riferimento alle varie componenti rilevanti quali:
La Cassazione ribadisce che il presupposto dell’Irap è “l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi” e lo aveva già chiarito nella Sentenza n. 156/2001 con la quale si specificava che l'IRAP non è un’imposta sul reddito, bensì un’imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate.
La cassazuione ha rilevato che mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’attività di lavoro autonomo pertanto anche se l'attività di lavoro autonomo sia svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui, sussista inapplicabilità dell’imposta, per difetto del suo necessario presupposto, l’autonoma organizzazione.
In merito al lavoro altrui la Cassazione ne ha specificato i requisiti “con riguardo al presupposto dell’Irap, il requisito dell’autonoma organizzazione ..., il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
E' bene specificare che in altre ipotesi, la suprema Corte non ha ravvisato l’autonoma organizzazione, è stato il caso ad esempio dell’assistente di sedia o infermiere generico part- time che eseguiva semplicemente mansioni di carattere esecutivo e di cui il medico di base si avvaleva. Tale requisito, in concreto, non aveva accresciuto le potenzialità professionali del medico e, quindi, aveva escluso il presupposto Irap (cfr Cassazione n. 22675/2019).
Nel caso in esame la Cassazione ha riscontrato la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione del dottore ed è pertanto stata stabilita la correttezza dell'assoggettamento all'imposta.
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