News Pubblicata il 26/01/2021

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CCNL aziende conciarie rinnovato per 2021-2023

Retribuzioni aumentate di 65 euro e sanità integrativa SANIMODA nell' accordo per il rinnovo del Ccnl dei lavoratori dipendenti delle aziende conciarie del 21 gennaio 2021



Lo scorso  21 gennaio 2021  le organizzazioni  Unic (Confindustria), Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil  hanno siglato  l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl dei lavoratori dipendenti delle aziende conciarie. Il nuovo contratto avrà validita dal 1 luglio 2021 fino al 30 giugno 2023.l contratto collettivo nazionale di lavoro Concia si applica ai lavoratori dell'industria conciaria.Si tratta di circa 23 mila lavoratori per 1600 aziende.

Vediamo di seguito le principali novità dal punto di vista economico:

Retribuzioni 

L'ipotesi di accordo prevede un aumento  dei minimi tabellari  pari a 65,00 euro per il livello D2  che verrà erogato  in 3 tranches:

Le retribuzioni aggiornate per il livello D2 risulteranno quindi  pari a:

 Welfare 

Le parti prevedono  l'iscrizione di tutti i lavoratori dipendenti al fondo sanitario integrativo Sanimoda a partire dal 1 luglio 2021 con  un contributo mensile di 12,00 euro per 12 mensilità a carico dei datori di lavoro per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto pari o superiore a 12 mesi.

Con decorrenza 1° gennaio 2023, viene fissato a 8,00 euro mensili l'elemento di garanzia retributiva. Con decorrenza 1° ottobre 2022, viene invece portato al 2,00% il contributo a carico azienda per il fondo di previdenza integrativa Previmoda.

Contratto a tempo determinato
 Si prevede che fatti salvi i casi comunque esenti da limiti quantitativi, il numero complessivo tra contratti a tempo determinato e quelli di somministrazione a tempo determinato non può superare il 32% del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. 

Permessi e assenze
Novità infine anche in tema di permessi :
- un giorno di permesso retribuito nel caso di decesso dei genitori del coniuge o convivente;
- giorni di controllo periodici per i lavoratori che hanno avuto un'esperienza oncologica non rientrano nel computo del periodo di comporto ;
- possibile fruizione, fino a un massimo di  7 giornate lavorative annue, di permessi non retribuiti per malattia dei figli tra 3 e 8 anni.



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