News Pubblicata il 26/01/2021

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Cassa integrazione per Zone Rosse in marzo/aprile 2020: richiesta entro il 24.2

Dopo quasi un'anno ecco istruzioni e fac simile richiesta per gli ammortizzatori sociali per i lavoratori costretti a casa da ordinanze antiCOVID in Veneto Emilia e Lombardia



Il decreto Agosto aveva previsto una particolare tutela per i lavoratori - domiciliati o residenti in Comuni  con restrizioni alla mobilità per il covid 19 - impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro  prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 104/2020, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 e in relazione alla durata delle misure previste dalle pubbliche autorità, fino a un massimo di quattro settimane complessive per le prestazioni di CIGO, ASO e CIGD e di venti giornate per la CISOA. 

Era prevista inizialmente la scadenza del 15 ottobre per le domande ma il grave ritardo delle istruzioni operative INPS  sposta il termine a 30 giorni dalla data del messaggio di ieri 25 gennaio, quindi al 24 febbraio 2021.

I  datori di lavoro interessati  sono quelli delle  Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia, che abbiano sospeso l’attività lavorativa, anche l solo per alcuni lavoratori a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro. Per loro è previsto l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), di integrazione salariale in deroga (CIGD), di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) con specifica causale «COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare»

Da notare che i i datori di lavoro non potranno richiedere questa particolare prestazione per  dipendenti già ricompresi in precedenti richieste di trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA.

Sono stati creati per la domanda i seguenti specifico codici evento:

Le istanze di accesso al trattamento spettante dovranno essere corredate da una autocertificazione, secondo il format  (Allegato n. 1), nella quale il datore di lavoro dichiarerà che i destinatari del trattamento oggetto della domanda non hanno prestato l’attività lavorativa per effetto di uno o più provvedimenti di restrizione emanati dalla pubblica autorità e provvederà ad indicarne gli estremi. La predetta autocertificazione, una volta compilata dovrà essere allegata in formato “pdf”.

In ragione dei tempi tecnici che si sono resi necessari per la realizzazione delle procedure di gestione da parte dell’Istituto, gli effetti del regime decadenziale relativo alle istanze di concessione del trattamento si considerano operanti decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del  messaggio.

L'istituo precisa inoltre che in caso di richiesta di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps,  come previsto dall’articolo 12, comma 6, del decreto–legge 28 ottobre 2020, n. 137,  il datore di lavoro deve inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (modelli SR41 e SR43 semplificati) entro il termine di trenta giorni dalla notifica, da parte dell’Istituto, della PEC contenente l’autorizzazione alla prestazione.

Il messaggio 304 2021 contiene anche le istruzioni dettagliate  per l'esposizione nel flusso Uniemens per le diverse categorie di datori di lavoro.

Fonte: Inps



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