L’articolo 26 del DL 34/2020, il cosiddetto Decreto Rilancio, come convertito dalla Legge 77/2020, aveva introdotto due agevolazioni fiscali (sotto forma di crediti di imposta), una per il socio e una per la società, per il caso in cui fosse stato deliberato ed effettivamente conferito un aumento di capitale sociale nel periodo compreso tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020.
L’obiettivo della disposizione, desumibile anche dal perimetro disegnato dalla norma in termini di soggetti interessati e di condizioni richieste, era quello di stimolare la capitalizzazione delle società italiane di media dimensione, storicamente tendenti alla sotto-capitalizzazione, in un periodo storico di grande incertezza.
Con i commi 263 e 264 dell’articolo 1 sezione1 della Legge di bilancio 2021, il Legislatore rinnova il solo incentivo fiscale in favore della società, cambiandone parzialmente caratteristiche e limiti di applicazione: nasce così quello che potremmo definire un credito di imposta separato rispetto al precedente, se pur fondato sulla medesima norma, adesso novellata, in quanto, in base al comma 264 dell’articolo 1 sezione 1 della Legge di bilancio 2021 “le modificazioni […] si applicano alle istanze di accesso alla misura […] presentate successivamente al 31 dicembre 2020”.
Il presupposto per ottenere il bonus fiscale è che l’impresa effettui una operazione di aumento di capitale sociale entro il giorno 30 giugno 2021; non è sufficiente che l’operazione sia deliberata ma il conferimento deve essere effettivamente versato, con il credito di imposta che si calcola proprio su questo secondo valore (l’importo deliberato e quello poi effettivamente conferito possono anche essere divergenti).
Le forme societarie che possono usufruire del credito d’imposta sono:
Queste devono avere sede in Italia. Sono escluse le imprese di assicurazione, gli intermediari finanziari, ed in generale tutti i soggetti di cui all’articolo 162-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
La società che ha aumentato il capitale sociale, deve anche presentare alcuni requisiti che delineano il perimetro di applicazione dell’agevolazione; nello specifico:
A una società con i requisiti sopra indicati, che abbia effettuato una operazione di aumento del capitale sociale entro il giorno 30 giugno 2021, è riconosciuto un credito di imposta del 50% delle perdite eccedenti il 10% del Patrimonio netto, al lordo delle stesse perdite, fino ad un ammontare pari al 50% dell’aumento di capitale realmente versato.
La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipologia, da parte della società, effettuata prima del giorno 1 gennaio 2025 comporterà la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’importo eventualmente utilizzato, aumentato degli interessi legali.
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione della ricapitalizzazione, ma dopo l’approvazione del bilancio 2020, e fino al 30 novembre 2021.
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