L'Agenzia delle entrate nella Risposta a interpello n 49 del 19 gennaio 2021 tratta un caso di un contribuente che, dopo aver versato maggiore Iva a seguito di accertamento con adesione, ha esercitato nei confronti del cessionario coinvolto nell’operazione contestata, il diritto di rivalsa secondo l’articolo 60, ultimo comma, del decreto Iva, emettendo fattura con nota di debito. L'avviso di accertamento era stato emesso a seguito di lettere di intento non veritiere.
Secondo l'agenzia non ci sono i presupposti per l'applicazione del diritto di rivalsa, perchè l’articolo 60 del decreto Iva, richiamato dal contribuente, sancisce il diritto di rivalersi dell’Iva versata in relazione ad avvisi di accertamento o rettifica emessi nei confronti dei cessionari o committenti soltanto se l’imposta, le relative sanzioni e gli interessi sono stati, da questi, effettivamente versati all’Erario.
In tal caso, cessionari e committenti, a loro volta, possono esercitare il diritto alla detrazione con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui hanno corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata per rivalsa e alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria.
Vediamo i dettagli dell'interpello.
A seguito di attività istruttoria avviata nel 2018 l'agenzia delle entrate consegnava al soggetto poi istante un processo verbale di constatazione relativo all'anno di imposta 2015 per aver applicato in relazione ad alcune operazioni l'art 8 comma 1 lett c) del Decreto IVA (cessione alle esportazioni non imponibili) in assenza dei presupposti di legge dato che i due cessionari si erano qualificati non correttamente come esportatori abituali a seguito di lettere d'intento risultate non veritiere.
L'istante ha firmato un accertamento con adesione limitando la sua contestazione alle cessioni effettuate nei confronti di uno dei due cessionari e pagando la maggiore imposta.
Successivamente esercitava la rivalsa nei confronti del cessionario suddetto ai sensi dell'art 60 ultimo comma del Decreto IVA emettendo nota debito.
Non avendo avuto riscontro dallo stesso, presentava istanza di fallimento presso il tribunale che la accoglieva.
Il Curatore della procedura, nel 2020 redigeva conto di gestione con precisazione che non aveva potuto eseguire atti di liquidazione in quanto la società fallita non era proprietaria di beni (mobili e immobili).
L'istante domanda:
Egli ritiene di aver maturato il diritto alla detrazione dell'IVA addebitata e non incassata.
L'agenzia con la risposta a interpello non corcorda con l'istante e chiarische che l'art 60 ultimo comma del decreto IVA prevede che "Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione".
Come già chirito in altri documenti di prassi il suddetto articolo serve a ripristinare la neutralità garantita con la rivalsa e dal diritto di detrazione consentendo il normale funzionamento della imposta. Però la rivalsa a seguito di accertamento, specifica l'agenzia, è diversa da quella ordinariamente prevista perchè facoltativa ed è successiva alla effettuazione della operazione e presuppone l'avvenuto pagamento della maggiore imposta accertata.
Ne deriva come già specificato dalla risposta a interpello n 531 del 2019 che non è condivisibile l'ipotesi di emissione di nota di variazione in diminuzione dell'IVA "allorché successivamente all'esercizio della rivalsa ai sensi dell'articolo 60, ultimo comma, del decreto IVA, il credito dell'istante non sia stato soddisfatto all'esito di una procedura esecutiva rivelatasi infruttuosa"
e "in caso di mancato pagamento dell'Iva da parte del cessionario o committente, l'unica possibilità consentita al fornitore per il recupero dell'Iva pagata all'Erario, addebitata in rivalsa e non incassata, è quella di adire l'ordinaria giurisdizione civilistica"
Potrebbero interessarti i seguenti prodotti: