News Pubblicata il 20/01/2021

Tempo di lettura: 4 minuti

Riposo autisti nel trasporto pubblico: norme e chiarimenti INL

Riepilogo e nota n. 61.2021 delI'Ispettorato su tempi di guida e riposti per i conducenti di linee extraurbane per trasporto passeggeri. Norme europee per i percorsi misti



Con la Nota n. 61 del 14 gennaio 2021, l'Ispettorato nazionale del  lavoro  ha fornito alcuni  chiarimenti  sul trasporto pubblico e sulle norme per il lavoro dei conducenti . Si tratta in particolare degli autisti di  automezzi di linea extra urbana adibiti al trasporto passeggeri.

Alcune richieste di sedi territoriali infatti chiedevano chiarimenti per i casi in cui gli autisti durante una stessa settimana lavorativa, siano adibiti indifferentemente:

con il conseguente intreccio di normativa nazionale e comunitaria in tema di  tempi di guida e tempi di riposo  

In  risposta ai quesiti l'Ispettorato precisa che 

L'INL ha inoltre chiarito che, nel caso di percorso misto con almeno una tratta superiore ai 50 km, il conducente deve osservare il periodo di riposo previsto dall'art. 8 del Reg. CE n. 561/2006, e gli spetta quindi la compensazione del periodo residuo nei termini previsti dal medesimo articolo, qualora nel corso di 2 settimane consecutive non abbia beneficiato del riposo settimanale integrale, ma di quello ridotto.

Tempi di guida e di riposo conducenti 

 Si ricorda per completezza che il Regolamento 561 2006 si applica ai percorsi superiori a 50km effettuati  con passeggeri da 

 - servizi regolari di linea urbani 

-  servizi regolari di linea extraurbani 

-  servizi di trasporto transfrontalieri;

 - servizi internazionali in ambito comunitario; 

- noleggio autobus con conducente trasporto scolastico

Riportiamo gli articoli 6,7,8 del Reg. 561 2006 in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti trasporto di passeggeri:

Articolo 6

1.   Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore.  Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell'arco della settimana.

2.   Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e non deve superare l'orario di lavoro massimo di cui alla direttiva 2002/15/CE.

3.   Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore.

4.   I periodi di guida giornalieri e settimanali comprendono tutti i periodi passati alla guida sia nella Comunità che nei paesi terzi.

5.   Il conducente registra fra le «altre mansioni» i periodi di cui all'articolo 4, lettera e), e quelli trascorsi alla guida di un veicolo usato per operazioni commerciali che esulano dal campo di applicazione del presente regolamento, nonché i tempi di «disponibilità», di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3821/85, dall'ultimo periodo di riposo giornaliero o settimanale effettuato. Tali dati sono inseriti manualmente sul foglio di registrazione o sul tabulato, o grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell'apparecchio di controllo.

Articolo 7

Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.

Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.

Articolo 8

1.   I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri e settimanali.

2.   I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.

Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di almeno 9 ore ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un riposo giornaliero ridotto.

3.   Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato e convertito in un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto.

4.   I conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale.

5.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, in caso di multipresenza i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale.

6.   Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: 

due periodi di riposo settimanale regolare, oppure

un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.

Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.(...)

 

Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro


1 FILE ALLEGATO:
INL Nota 61 201 Riposo conducenti trasporto pubblico

TAG: La rubrica del lavoro Sicurezza sul Lavoro