News Pubblicata il 20/01/2021

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Regime impatriati: spetta in caso di "nuova attività lavorativa"

L'agenzia delle entrate fornisce un nuovo orientamento per la tassazione dei lavoratori impatriati: la Circolare n 33/E chiarisce il concetto di "continuità lavorativa"



Con Risposta a interpello n 42 del 18 gennaio 2021 l'Agenzia delle Entrate si pronuncia ancora sul regime speciale degli impatriati chiarendo che spetta l'agevolazione fiscale prevista dall'art 16 DLgs n 147/2015 solo se il contribuente che rientri a seguito di distacco abbia una nuovo lavoro ovvero non vi sia continuità lavorativa con il ruolo precedente. 

Ricordiamo che il comma 1 dell'art 16 sancisce che "I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni indicate dei commi successivi"

L'agenzia fa riferimento alla recente Circolare n 33/E del 28 dicembre con la quale è stato chiarito quando si debba considerare una continuità lavorativa con la precedente posizione ricoperta per quella azienda nel territorio dello stato.

Viene riportato che non spetta l'agevolazione di cui si  tratta, qualora i termini e le condizioni contrattuali, indipendentemente dal "nuovo" ruolo aziendale e dalla relativa retribuzione, rimangono di fatto immutati al rientro presso il datore di lavoro ad esempio in conseguenza di:

  1. accordi di varia natura come la sottoscrizione di clausole inserite nelle lettere di distacco, 
  2. o accordi con cui viene conferito un nuovo incarico aziendale, 

dai quali si evince che, sotto il profilo sostanziale, continuano ad applicarsi le originarie condizioni contrattuali in essere prima dell'espatrio.

A titolo esemplificativo, l'agenzia chiarisce che costituiscono indice di una situazione di continuità sostanziale:

Nell'interpello il soggetto, lavoratore dipendente a tempo indeterminato di una società italiana, riferisce di essere stato distaccato in Cina dal 15 gennaio 2016 in virtù  di un contratto locale.

Si iscriveva regolarmente da tale data anche alla anagrafe dei residenti all'estero, AIRE.

A decorrere dal 1 gennaio 2021 dichiara di essere nuovamente assunto dalla ditta italiana con contratto a tempo indeterminato.

Egli domanda se può usufruire a decorrere da tale data della agevolazione fiscale prevista dall'art 16 comma 2 del DLgs 147/2015.

L'agenzia riepiloga i termini della agevolazione, la cui normativa è stata modificata dal DL n 124/2019 convertito in legge 157/2019, specificando che essa spetta se il lavoratore:

Viene inoltre chiarito che sono destinatari del beneficio fiscale i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale e che:

L'agevolazione è fruibile dai contribuenti:

In conclusione l'agenzia richiamando i presupposti e requisiti per godere della agevolazione per i lavoratori impatriati con la Circolare n 33 ha chiarito che essa NON spetta:

  1. nell'ipotesi di distacco all'estero con successivo rientro in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro
  2. nell'ipotesi in cui vi sia con lo stesso datore di lavoro una continuità lavorativa rispetto al ruolo ricoperto prima del distacco.

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risposta a interpello del 18.01.2021 n. 42

TAG: Redditi Persone Fisiche 2024 Dichiarazione 730/2024: novità