L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 593 del 15 dicembre 2020 ha precisato che, ai fini:
occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto finale o, in mancanza, alla scadenza del termine per proporre reclamo al decreto di chiusura del fallimento.
La nota di credito deve essere emessa (e l'Iva detratta) entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto.
Se la nota di variazione non è emessa in questi stretti termini, il diritto al recupero di quell'IVA non può più essere esercitato.
Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, la curatela non aveva notificato il provvedimento di chiusura del fallimento al creditore, il quale veniva a conoscenza casualmente della conclusione della procedura e in modo quindi incolpevole, dopo lo scadere del termine utile per la emissione della Nota di Credito.
In tal caso, per recuperare l’IVA, l'Agenzia Entrate ha affermato che "Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.".
Quindi l'agenzia afferma che entro 2 anni dalla data di versamento dell'imposta si può presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 30-ter DPR 633/72.
Facciamo però un riepilogo di quanto specificato dalla agenzia nella risposta all'interpello.
L'istante chiedeva quale fosse il giorno entro il quale esercitare il diritto al recupero dell'IVA.
L'art 26 comma 2 del Decreto IVA dispone che “se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (...) o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25”
Tale disposizione regola le variazioni "in diminuzione" dell'imponibile e dell'imposta il cui esercizio ha natura facoltativa ed è limitato ai casi espressamente previsti dal legislatore, tra i quali rientrano le ipotesi di procedure esecutive individuali e concorsuali rimaste infruttuose.
Per il fallimento la Circolare n 77/E del 2000 chiarisce che "al fine di individuare l'infruttuosità della procedura occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso".
L'agenzia chiarisce che una volta verificatosi il presupposto per operare la variazione, l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA resta subordinato alle condizioni imposte dall'articolo 19 del decreto IVA.
Con la circolare del 17 gennaio 2018, n. 1/E è stato precisato che "Per quanto riguarda la procedura di variazione essa deve realizzarsi (e, dunque, la nota di variazione deve essere emessa) entro i termini previsti dal comma 1 del citato articolo 19 al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione ovvero a regime, entro il 30 aprile".
Nel caso specifico proposto dall'istante dato che non pare esserci stato un piano di riparto finale, l'esercizio del diritto alla variazione risulta subordinato alla scadenza del termine per opporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento. Risulta però che il deposito è avvenuto nel 2019 e quindi i termini per il reclamo sono scaduti, perciò la nota di variazione poteva essere emessa, e il diritto alla detrazione esercitato, fino alla data di presentazinoe della dichiarazone IVA 2019 ossia il 30 giugno 2020. Il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2020 per il periodo 2019 è stato differito al 30 giugno 2020 dal decreto Cura Italia perciò la nota poteva essere emessa entro tale data e in sua assenza si perdeva il diritto alla detrazione.
Tuttavia non avendo la curatela informato il contribuente della chiusura del fallimento, ed egli ne è venuto a conoscenza in modo casuale e per motivi a lui non imputabili, può presentare istanza di rimborso con le modalità su elencate.
Potrebbero interessarti i seguenti prodotti: