Con Risoluzione n 4/E del 15 gennaio 2021 l'Agenzia delle Entrate invita le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti concernenti la tassazione degli atti costitutivi di servitù su terreni agricoli e, ove la tassazione sia stata operata secondo criteri non conformi a giurisprudenza della Cassazione, ad abbandonare la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni.
Nello specificico l'Agenzia riferisce che l'imposta di registro per gli atti costitutivi di servitù su terreni agricoli sia con aliquota al 9% e non al 15 % come spesso richiesto a recupero da parte degli Uffici territoriali competenti.
Il contenzioso cui ci si riferisce riguarda appunto impugnazione di avvisi di liquidazione con i quali si richiedeva una maggiore imposta sulla base di quanto disposto dall'art 1 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR n 131/86
L'agenzia chiarisce che questa norma al primo periodo del comma 1 prevede l'applicazione di una imposta di registro al 9% per gli “Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi”, mentre nei periodi successivi del medesimo comma 1 individua aliquote diverse e specifiche in relazione alle caratteristiche oggettive del trasferimento e/o del soggetto a favore del quale lo stesso avviene
La stessa norma prevede che, per i trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, si applichi una aliquota al 15%.
La Corte di cassazione ha ritenuto che il termine trasferimento utilizzato nei periodi successivi al primo non possa riguardare la servitù che non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo ma compressione del diritto dello stesso a vantaggio di altro fondo.
Per tali ragioni in diverse sentenze ha ritenuto che la tassazione degli atti di costituzione della servitù su terreni agricoli possa essere quella indicata nel solo primo periodo della norma, ovvero con imposta di registro al 9% e non al 15%.
La motivazione di tale orientamento si fonda sulla peculiare natura del diritto di servitù come definito dall'art 1027 e seguenti del codice civile.
Per questi motivi l'Agenzia nella risoluzione in oggetto chiarisce che sono da considerarsi superate le indicazioni della Risoluzione n 92/2020 (con riprese nella Circolare n 18/E del 2013) con conseguente applicazione agli atti in questione l'aliquota al 9% prevista dal primo periodo del comma 1 dell'art 1 della Tariffa suddetta.
Aggiunge infine che "per gli atti costitutivi del diritto di servitù non sussiste l’obbligo di presentazione della domanda di voltura diretta ad aggiornare le intestazioni catastali ai sensi dell’articolo 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 650"
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