Con Nota n 293 del 12 gennaio il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti su come pubblicare i compensi degli organi di amministrazione e controllo degli ETS.
In particolare, la nota chiarisce che non sarà necessaria una pubblicazione nominativa ogni volta che sarà possibile pubblicare un’informazione valida per tutti i soggetti appartenenti ad una determinata categoria (ad es. specificando il trattamento previsto tanto per i componenti dell’organo di controllo quanto la maggiorazione spettante al presidente dello stesso; oppure individuando tra i dirigenti una o più categorie retributive e specificando il trattamento lordo associato a ciascuna di esse).
E' invece del tutto insufficiente chiarisce la nota (in quanto non caratterizzata da livelli di trasparenza in linea con le previsioni di legge) la pubblicazione di un dato aggregato, in quanto all’interno di esso potrebbero rinvenirsi posizioni differenziate che non verrebbero messe a fuoco da quanti fossero interessati all’informazione
Si dovranno tenere distinti:
La nota giunge alla su indicata conclusione dopo aver fatto un corposo ex-cursus normativo che qui si sintetizza.
Innanzitutto l'art 14 del Codice del terzo settore è norma significativa sugli obblighi di trasparenza degli ETS. Ricordiamo che essi hanno un obbligo di destinazione esclusiva delle risorse finanziarie e strumentali al perseguimento degli scopi statutari a presidio dello scopo non di lucro che è elemento caratterizzante la figura giuridica dell'ETS.
L'obbligo di pubblicazione interessa le organizzazioni con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 euro annui e riguarda gli emolumenti, i compensi e i corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti a:
Con l'art 14 del Codice del terzo settore comma 1 dove si prevede l'obbligo di redazione, deposito nel RUNTS e pubblicazione sul sito internet del bilancio sociale il legislatore, in applicazione del criterio di proporzionalità, sulla base di parametri dimensionati al bilancio dell’ente, vuole prevedere adempimenti differenziati:
Nel Decreto attuativo dell’articolo 14, comma 1 (D.M. 04/07/2019 recante “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”) è stata fornita una puntuale indicazione concernente le modalità di adempimento dell’obbligo di cui al successivo comma 2 ossia la pubblicazione e aggiornamento dei dati sugli emolumenti.
In particolare, il decreto attuativo chiarisce che devono trovare puntuale esposizione nel bilancio sociale:
Esso cioè specifica che occorre partire da un esame della “struttura” dei compensi, delle retribuzioni e delle indennità, giungendo poi a descrivere dimensionalmente tali grandezze.
Le linee guida chiariscono anche che “Le informazioni sui compensi di cui all'art. 14, comma 2 … costituiscono oggetto di pubblicazione, anche in forma anonima, sul sito internet dell'ente o della rete associativa cui l'ente aderisce”
La Nota inoltre chiarisce che il legeslatore con l'art 14 comma 2 ha operato un bilanciamento tra diversi valori di rango costituzionale: da un lato la riservatezza dall'altro la trasparenza.
L’interesse del singolo alla riservatezza deve contemperarsi con quello del pubblico a conoscere elementi informativi rilevanti, quali l’impiego da parte dell’ETS delle risorse che gli pervengono non solo dal bilancio delle pubbliche amministrazioni ma più in generale anche da soggetti privati che hanno il diritto di conoscere come le stesse, ricevute per lo svolgimento delle attività di interesse generale, per il perseguimento di finalità “civiche, solidaristiche e di utilità sociale”, vengano impiegate e gestite.
I principi di ragionevolezza, proporzionalità e pertinenza non consentono, ad esempio, di rendere noti elementi informativi non necessari ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla norma; come pure elementi che possano anche indirettamente rendere conoscibili situazioni particolari del singolo percettore di tali emolumenti (ad esempio elementi della retribuzione attribuiti non in ragione dell’attività svolta ma di situazioni proprie del singolo e tali da fornire indebitamente informazioni sulla sua specifica condizione, ad es. di natura sanitaria); o informazioni di natura patrimoniale riconducibili alla situazione dell’individuo ma non collegate alle attività svolte, agli incarichi ricoperti o più in generale all’appartenenza all’ente del Terzo settore.
Si sottolinea concludendo che il canone della ragionevolezza viene più volte richiamato nella nota appena discussa.
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