Slitta al 31 gennaio il versamento del secondo 50'% di contributi sospesi nel 2020 per COVID 19 . Per la rateizzazione non serve la domanda preventiva
Inps ha pubblicato ieri il messaggio 102 del 13.1.2021 in cui riepiloga le istruzioni per il pagamento dei contributi previdenziali sospesi con vari provvedimenti emergenziali causa Covid .
Va ricordato che la prima tranche del 50% andava versata entro il 16 settembre 2020 (messaggi n. 3274 del 9 settembre 2020 e n. 3882 del 23 ottobre 2020)
Il nuovo messaggio fornisce le indicazioni operative per il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo.
L'istituto comunica che "Considerato il perdurare della situazione di emergenza, il versamento della prima rata del restante 50 per cento, se non eseguito entro il 16 gennaio 2021 (18 per il giorno festivo NDR), sarà considerato validamente intervenuto anche se effettuato entro il 31 gennaio 2021".
Altra importante novita è l'assenza di ’obbligo di domanda per la definizione del numero di rate, come invece era successo per la prima tranche . Quindi i per il restate 50% basta ripartire l'importo e versare la prima rata entro il 31 gennaio in F24 .
Resta confermato per tutte le gestioni l'importo delle ventiquattro rate non può essere inferiore a € 50,00.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dalla rateizzazione di cui all’articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020 e sull’importo residuo saranno dovuti, con decorrenza 16 settembre 2020, gli interessi legali. In assenza di regolarizzazione di tale debito residuo si procederà al trasferimento del credito all’Agente della Riscossione, con la formazione dell’Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.
Il messaggio specifica quindi le istruzioni operative per le diverse gestioni e datori di lavoro, riportiamo di seguito le principali:
Versamento contributi sospesi - Aziende con dipendenti
Le Aziende con dipendenti che intendono avvalersi delle disposizioni introdotte dall’articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020 provvederanno al pagamento tramite modello “F24”, compilando la “Sezione INPS” con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 - N967 - N968 - N969 - N970 - N971- N972 - N973). Il contribuente, nel caso in cui usufruisca di più sospensioni con la medesima scadenza di restituzione, deve compilare più righe del modello “F24”, una per ogni periodo/periodi oggetto di sospensione, valorizzando separatamente i codici corrispondenti.
Versamento contributi sospesi Artigiani e commercianti
Per il versamento delle rate i contribuenti possono continuare ad utilizzare l’apposita codeline visualizzabile nel “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato.
Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata
Per il versamento delle rate, relative all’importo pari all’ulteriore 50 per cento delle somme dovute, i contribuenti provvederanno ai relativi versamenti utilizzando i codici “F24” e le modalità riportate nel messaggio n. 2871/2020 : codici per la Gestione separata: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Aziende agricole assuntrici di manodopera
Per il versamento delle rate relative all’ulteriore 50 per cento dell’importo della contribuzione sospesa, le aziende con i codici di autorizzazione relativi alle sospensioni da COVID-19 devono continuare ad utilizzare la codeline comunicata per il pagamento delle rate del primo 50 per cento dell’importo. La codeline è consultabile nelle news individuali del “Cassetto previdenziale Aziende Agricole”. I codici di autorizzazione interessati dal presente messaggio sono: