E' stato firmato lo scorso 9 dicembre 2020 un accordo integrativo del CCNL scuole private religiose AGIDAE, sottoscritto da AGIDAE e FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL- SCUOLA RUA, SNALS CONF.S.A.L., SINASCA nel 2016, (vedi qui il testo integrale del CCNL AGIDAE 2016/2018, 7 luglio 2016 ).
Nell'accordo, di cui alleghiamo in fondo all'articolo il testo integrale, si regolamentano alcuni aspetti dello svolgimento delle attività scolastiche fortemente interessati alle problematica create dall'emergenza da COVID 19.
In particolare sono stati affrontati i seguenti punti:
Nell'accordo si premette innanzitutto che "Le prestazioni rese nella modalità a distanza o in lavoro agile non modificano gli orari individuali settimanali previsti dal vigente CCNL. Il personale dipendente - docente e amministrativo - che svolge in tutto o in parte la propria attività in modalità a distanza o in modalità agile/smart working, mantiene tutti i diritti derivanti dal CCNL AGIDAE e dalle vigenti contrattazioni aziendali/regionali, riferibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a: malattia, maternità, permessi retribuiti, permessi ex L.104, permessi per visite mediche, corsi di aggiornamento, ferie, orario di lavoro, PAP, POC. Per il personale ATA, la prestazione eccedente il normale orario di lavoro (“lavoro straordinario” ex art. 50 CCNL AGIDAE commi 9 e 10) viene riconosciuta e retribuita qualora definita dalla dirigente scolastico"
Vengono inoltre definiti in dettaglio i seguenti punti:
Sugli ammortizzatori sociali l'accordo prevede che " in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali (FIS/CIGD), previsto dall’art. 12 del DL. n. 137/20 ”D. Ristori”, entro il 31 gennaio 2021, fermo restando che ogni lavoratore deve essere preventivamente informato delle ore non lavorate per le quali il datore di lavoro chiede l’intervento del FIS/CIGD, viene applicato quanto disposto dall’accordo AGIDAE/OO.SS. del 7 settembre 2020 e ai lavoratori è corrisposta un’integrazione pari 7 al 10% della quota oraria FIS o CIGD spettante e viene mensilmente anticipato dal datore di lavoro l’assegno ordinario previsto dal FIS"
Si ricorda che il Contratto AGIDAE riguarda il personale direttivo, docente e non docente dipendente dagli Istituti esercitanti attività educative, di istruzione e dipendenti dall'autorità ecclesiastica, o comunque aderenti all'AGIDAE, in Italia e all'Estero. Le Istituzioni esercenti attività educative e di istruzione sono: Asili nido, Micronido, Scuole dell’infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di ogni ordine e grado, Accademie, Conservatori musicali, Istituzioni scolastiche post-secondarie, Scuole interpreti e traduttori, Scuole speciali per minori, Corsi di doposcuola, Centri sportivi, ludici e culturali giovanili collegati ad Istituti scolastici. Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinente, quali Convitti e Studentati, è compresa nello stesso titolo. Il CCNL scuole cattoliche AGIDAE tutela anche il personale dipendente da altre Istituzioni scolastiche qualora le parti dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel contratto individuale di lavoro.
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