News Pubblicata il 14/01/2021

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E' un dipendente il consulente che dirige personale in azienda

Altro criterio di lavoro subordinato evidenziato dalla Sentenza Cassazione n. 24391/2020 nel caso di un dirigente inquadrato come consulente autonomo



La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 3 novembre 2020, n. 24391, ha stabilito che il lavoratore che impartisce ordini al personale  all’interno dell’azienda,  non può essere inquadrato come collaboratore ma va considerato  come  dipendente,anche al di la degli accordi che possono essere intervenuti volontariamente tra le parti

Il caso riguardava un dirigente di azienda  esperto di marketing   che al  termine della collaborazione aveva reclamato l'assenza di preavviso  e per il quale il tribunale aveva statuito la trasformazione del rapporto da autonomo a subordinato. 

Il caso di una posizione lavorativa apicale la definizione del rapporto piu essere più difficile per la mancanza del carattere di soggezione all'autorita e della vigilanza sul lavoratore che viene indicata tra i criteri che caratterizzano il vincolo di subordinazione.

Infatti viene affermato nella sentenza che : " in presenza di prestazione con elevato contenuto intellettuale, questa Corte ha costantemente affermato che è necessario verificare se il lavoratore possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore di lavoro, nonché al coordinamento dell'attività lavorativa in funzione dell'assetto organizzativo aziendale (cfr. Cass. 01/08/2013, n. 18414; Cass. 15/05/2012 n. 7517; Cass. 14/02/2011, n. 3594), potendosi ricorrere altresì, in via sussidiaria, a elementi sintomatici della situazione della subordinazione quali l'inserimento nell'organizzazione aziendale, il vincolo di orario, l'inerenza al ciclo produttivo, l'intensità della prestazione, la retribuzione fissa a tempo senza rischio di risultato; in particolare, ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale - nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia ed il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente - il giudice di merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata aziendale

Nel caso di specie chiari indici del rapporto di subordinazione erano stati  riconosciuti anche

Fonte: Corte di Cassazione


1 FILE ALLEGATO:
Ordinanza 24391-2020 lavoro subordinato dirigente

TAG: Lavoro Dipendente La rubrica del lavoro