La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 3 novembre 2020, n. 24391, ha stabilito che il lavoratore che impartisce ordini al personale all’interno dell’azienda, non può essere inquadrato come collaboratore ma va considerato come dipendente,anche al di la degli accordi che possono essere intervenuti volontariamente tra le parti
Il caso riguardava un dirigente di azienda esperto di marketing che al termine della collaborazione aveva reclamato l'assenza di preavviso e per il quale il tribunale aveva statuito la trasformazione del rapporto da autonomo a subordinato.
Il caso di una posizione lavorativa apicale la definizione del rapporto piu essere più difficile per la mancanza del carattere di soggezione all'autorita e della vigilanza sul lavoratore che viene indicata tra i criteri che caratterizzano il vincolo di subordinazione.
Infatti viene affermato nella sentenza che : " in presenza di prestazione con elevato contenuto intellettuale, questa Corte ha costantemente affermato che è necessario verificare se il lavoratore possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore di lavoro, nonché al coordinamento dell'attività lavorativa in funzione dell'assetto organizzativo aziendale (cfr. Cass. 01/08/2013, n. 18414; Cass. 15/05/2012 n. 7517; Cass. 14/02/2011, n. 3594), potendosi ricorrere altresì, in via sussidiaria, a elementi sintomatici della situazione della subordinazione quali l'inserimento nell'organizzazione aziendale, il vincolo di orario, l'inerenza al ciclo produttivo, l'intensità della prestazione, la retribuzione fissa a tempo senza rischio di risultato; in particolare, ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale - nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia ed il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente - il giudice di merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata aziendale
Nel caso di specie chiari indici del rapporto di subordinazione erano stati riconosciuti anche
Sull'argomento vedi i commenti a sentenze piu recenti:
"Lavoro subordinato e qualificazione Cass 29846/2018"
"Criteri lavoro subordinato Cass. 17009/2017"
"Lavoro autonomo per ex dipendenti e subordinazione 4346/2015"