News Pubblicata il 13/01/2021

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Cassa in deroga Covid anche a Fondazioni onlus

La CIGD non puo essere negata ad alcun lavoratore anche se il datore di lavoro è iscritto alla gestione pubblica e non versa addizionali, dice il Tribunale di Venezia



Cassa integrazione in deroga con causale COVID 19 per tutti i lavoratori che non hanno accesso ad altre forme di ammortizzatori, al di là della forma giuridica del datore di lavoro . Questo la importante affermazione del tribunale di Venezia   con la decisione del 7 gennaio 2021 , che ha accolto il ricorso d'urgenza   proposto da una Fondazione privata Onlus  con personalità giuridica. 

La Fondazione non aveva potuto accedere ad alcuno dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto Cura Italia n. 18-2020, tutti prorogati e anche potenziati dai successivi decreti legge emergenziali (dl 34-2020, dl 104-2020, 137/2020),  in quanto la procedura informatica INPS non prevedeva   la presentazione della domanda da parte di soggetti con tale natura giuridica. La presentazione della domanda effettuata comunque dall'ente via pec ha avuto esito negativo in quanto dal punto di vista previdenziale la Fondazione risulta soggetto iscritto alla gestione pubblica  .

A fronte del respingimento della domanda quindi ha fatto ricorso evidenziando che la norma si rivolge ai datori di lavoro privati , come risulta essere l'ente  che inoltre  non ha accesso  ad altri strumenti di integrazione salariale per i propri dipendenti.

 Il Tribunale di venezia ha respinto l'obiezione inps sull'inquadramento previdenziale  nella gestione ex inpdap  , sottolineando che  

non sono rilevanti in questo contesto.

Cio che rileva invece è la natura privata dell'ente e  l'impossibilità di accedere ad altri  ammortizzatori sociali . Infatti, la ratio della norma sulla Cigd  con causale Covid  era stata dichiaratamente   la tutela a tutti i lavoratori  alle dipendenze  di datori di lavoro privati non coperti dalle tutele ordinarie.   La stessa circolare INPS  n. 86 del 15.7. 2020  affermava : "La cassa integrazione in deroga si rivolge ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro". 

Da ultimo il Tribunale  ha anche riconosciuto l'ammissibilità alla procedura d'urgenza, in quanto l mancato  sollecito riconoscimento della cassa in deroga richiesta puo precludere, vista la normativa, l'accesso alle ulteriori settimane  concesse dalla normativa successiva , che richiede l'esaurimento  dei periodi riferiti  dai decreti precedenti .

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Fonte: Il Sole 24 Ore



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