News Pubblicata il 13/01/2021

Tempo di lettura: 2 minuti

Adeguamento luoghi di lavoro: istituito il codice tributo per il credito di imposta

Con Risoluzione n 2/E viene istituito il codice tributo n 6918 denominato credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro



Con Risoluzione n 2/E dell'11 gennaio l'Agenzia delle entrate istituisce il codice tributo "6918" denominato "credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro-articolo 120 del decreto-legge 1 maggio 2020 n 34"

La risoluzione precisa che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.

L’art 120 del DL n 34/2020 convertito con modificazioni riconosce a determinati contribuenti un credito di imposta:

  1. pari al 60 % delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro,
  2. fino a un massimo di 80.000 euro,

a certe condizioni.

Con il Provvedimento del 10 luglio 2020 come modificato dal recente Provvedimento dell’8 gennaio 2021 sono stati definiti i criteri, le modalità e i termini di applicazione, fruizione e cessione del credito di imposta in oggetto:

Si precisa che il provvedimento dell'8 gennaio si è reso necessario per introdurre le modifiche previste dalla Legge di Bilancio 2021

Per approfondimenti si legga Credito di imposta spese di sanificazione fruibile fino al 30.06: le istruzioni aggiornate

Fonte: Fisco e Tasse


2 FILE ALLEGATI:
Risoluzione ADE n 2/E dell'11 gennaio 2020 Provvedimento Agenzia delle Entrate del 08.01.2021 n. 4887

TAG: Agevolazioni Covid-19