Con Risoluzione n 2/E dell'11 gennaio l'Agenzia delle entrate istituisce il codice tributo "6918" denominato "credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro-articolo 120 del decreto-legge 1 maggio 2020 n 34"
La risoluzione precisa che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.
L’art 120 del DL n 34/2020 convertito con modificazioni riconosce a determinati contribuenti un credito di imposta:
a certe condizioni.
Con il Provvedimento del 10 luglio 2020 come modificato dal recente Provvedimento dell’8 gennaio 2021 sono stati definiti i criteri, le modalità e i termini di applicazione, fruizione e cessione del credito di imposta in oggetto:
Si precisa che il provvedimento dell'8 gennaio si è reso necessario per introdurre le modifiche previste dalla Legge di Bilancio 2021
Per approfondimenti si legga Credito di imposta spese di sanificazione fruibile fino al 30.06: le istruzioni aggiornate
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