L'articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, ha istituito la c.d. “Decontribuzione Sud”, una agevolazione contributiva trimestrale per i datori di lavoro privati con sedi operative nelle regioni meno sviluppate ( Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). che consiste nell' esonero pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti , con esclusione dei premi INAIL dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico.
La legge di bilancio ha prorogato l'applicazione fino al 2029, previa autorizzazione della Commissione Europea, con riduzione dell'aliquota di esonero al 20% per gli anni 2026-2027 e al 10% per il 2028-2029.
Dopo l'approvazione UE INPS ha pubblicato la circolare 33 2021 con le istruzioni complete per i datori di lavoro relative al 2021( vedi paragrafo sotto per le indicazioni principali - la circolare completa è allegata in fondo all'articolo).
Di seguito rivediamo tutta la normativa e prassi e le istruzioni Uniemens per il bonus SUD 2021.
Il 31 marzo 2021 sono state pubblicate le istruzioni nel messaggio INPS n. 1361/2021. Alla luce dei chiarimenti ministeriali , diversamente da quanto affermato nelle prime istruzioni, lo sgravio viene accordato ai lavoratori somministrati impiegati in una azienda con sede nelle regioni agevolate del Sud anche se l'agenzia di somministrazione (titolare del rapporto di lavoro) ha sede in altra regione.
In tali situazioni le sedi territoriali , sulla base delle comunicazioni obbligatorie UNISOMM attribuiranno il codice di autorizzazione “OL” riferito all'agenzia per il lavoro che gode dell'agevolazione ma che a sua volta gira il beneficio all'azienda utilizzatrice.
Dato che il godimento dello sgravio è scaduto il recupero retroattivo va effettuato secondo le istruzioni contenute nelle circolari 122/2020 e 33/2021. C'è tempo fino al 31 dicembre 2021 per il conguaglio.
AL contrario, nei casi in cui, seguendo le precedenti istruzioni, il periodo sia stato agevolato per agenzie di lavoro collocate nelle regioni del sud per lavoratori impiegati in utilizzatori con sede al Nord non è richiesta la restituzione dello sconto fruito. Questo vale per i conguali effettuati fino alla data del 31 marzo 2021. Dal mese di aprile la fruizione della Decontribuzione Sud sarà considerata legittima solo laddove il lavoratore presti effettivamente la propria prestazione in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Infine l'istituto ricorda che la decontribuzione Sud è soggetta alla normativa sugli aiuti di Stato definita dal quadro temporaneo per l'emergenza Covid-19 che prevede i seguenti requisiti
- beneficio concesso entro la fine del 2021;
- di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- concesso a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019 o concesso a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
Con il messaggio 1914 del 13 maggio 2021 l'istituto ha aggiunto anche le istruzioni per il flusso Uniemens per il conguaglio dei contributi :
Le aziende possono recuperare eventuali quote di decontribuzione arelative alle mensilità pregresse, valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <Incentivo>, l’elemento <ImportoArrIncentivo> e indicando gli importi dell’esonero per il periodo che va da ottobre 2020 a marzo 2021. La valorizzazione potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza delle mensilità da aprile 2021 a giugno 2021.
I dati esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure, con il codice “L543”, avente il significato di “Arretrato Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020”.
Nel mese di marzo 2021 il TAR Lazio ha bloccato le istruzioni in tema di lavoro somministrato e sull'applicazione dello sgravio sulle tredicesime. (v. paragrafi sotto) per il quale si attendeva un intervento di chiarimento giunto con il messaggio 2434 del 28 giugno 2021. L'istituto afferma che :
i"in considerazione delle richieste pervenute all’Istituto, (...) sulla possibilità di fruire della Decontribuzione sud anche sulle mensilità aggiuntive erogate nell’anno in corso e considerando (...) l’ambito temporale di fruizione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la decontribuzione può trovare applicazione indipendentemente dalla competenza temporale della maturazione dei ratei.
Pertanto con specifico riferimento alla quattordicesima mensilità, la Decontribuzione sud può trovare ,applicazione, nella percentuale prevista del 30%, anche per gli eventuali ratei maturati durante l’anno 2020, purché l’erogazione della mensilità aggiuntiva avvenga nell’anno in corso.
In merito all’applicazione da parte delle imprese armatoriali il messaggio 72/2020 precisava che possono beneficiare dell’esonero i lavoratori marittimi che siano imbarcati su navi che risultano iscritte, alla data del 1° ottobre 2020, nei compartimenti marittimi ubicati nelle regioni individuate dal decreto-legge n. 104/2020.
La decontribuzione non è cumulabile le ulteriori agevolazioni cui hanno diritto le imprese armatoriali (in quanto esoneri totali), ovvero:
Per le modalità attuative si demanda ad un decreto interministeriale.
AGGIORNAMENTO 13 SETTEMBRE 2021
Con il messaggio n. 3065 del 10 settembre 2021 l'Inps chiarisce ancora, riguardo le imprese armatoriali che: in attesa del decreto del Ministro delle Infrastrutture di concerto con quello dell'Economia, ancora non emanato si autorizzano le imprese armatoriali, anche laddove iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nelle Regioni agevolate all’esonero contributivo disciplinato dall’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020. Vengono fornite quindi le specifiche istruzioni per il flusso UNIEMENS.
Come anticipato sopra secondo l'INPS la decontribuzione può trovare applicazione anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020, ma esclusivamente con riferimento ai ratei maturati nel trimestre. INPS affermava nel messaggio 72 2021 che "I datori di lavoro interessati, che avessero già calcolato ed esposto l’esonero sull’intera tredicesima mensilità, procederanno alla rideterminazione dell’importo spettante e il conguaglio potrà essere effettuato nelle denunce di competenza gennaio 2021 utilizzando il nuovo codice causale: “M317” .
E' su questo punto che il TAR con decreto del 13.2.2021 (ALLEGATO in fondo all'articolo) ha accolto il ricorso dell’Associazione nazionale dei consulenti del lavoro e ha sospeso il provvedimento dell'INPS.
Sospeso dunque l'obbligo di rideterminare l’importo del versamento contributivo e della restituzione dello sgravio eccedente nelle denunce di competenza di gennaio 2021 in scadenza il 16 febbraio 2021.
I datori di lavoro interessati possono esporre, fino al mese dicembre 2021, i dati dei i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> continuerà a essere inserito il valore “ACAS”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
ATTENZIONE con un ulteriore messaggio n. 831 del 25.2.2021 INPS ha corretto le istruzioni affermando che nell'elemento <ImportoArrIncentivo> potranno essere indicati gli importi dell'esonero relativi sia al mese di gennaio 2021 che di febbraio 2021; il suddetto elemento potrà essere valorizzato unicamente nei flussi Uniemens di competenza febbraio 2021 e marzo 2021; i dati esposti nell'Uniemens saranno poi riportati dall'INPS nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure, con il codice "L543", avente il significato di "Arretrato Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020 - mese di gennaio/febbraio 2021".
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE”
- con il codice di nuova istituzione “L543”, avente il significato di “Arretrato Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020 - mese di gennaio e febbraio 2021”.
I datori di lavoro privati con iscritti alla Gestione Pubblica che non risultino tassativamente esclusi dovranno esporre nel flusso Uniemens sezione ListaPosPA, per i periodi da gennaio 2021 a dicembre 2021.
Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
- nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio;
- nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “17”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020”.
Il recupero del beneficio spettante per il mese di gennaio 2021 dovrà essere esposto esclusivamente nella denuncia del mese di febbraio 2021.
In merito leggi anche : "Esonero contributivo SUD: istruzioni ai datori di lavoro "
Ulteriori dettagli sulla proroga e ampliamento della misura in "Legge di bilancio decontribuzione Sud prorogata fino al 2021"
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