News Pubblicata il 11/01/2021

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Dal 2021 tassazione ridotta per i dividendi percepiti dagli Enti non commerciali

di Dott. Salvo Carollo

La Legge di bilancio 2021 riduce la tassazione dei dividendi percepiti dagli ENC, ponendo però uno specifico perimetro di limitata applicazione



La tassazione dei dividendi percepiti dagli Enti non commerciali (di solito abbreviati in ENC), come perimetrati dal comma 1 lettera c dell’articolo 73 del DPR 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), negli ultimi anni è stata oggetto di numerose modifiche normative.

Questi enti sono sottoposti all’Imposta sul Reddito delle Società (IRES), alla cui base imponibile, i dividendi percepiti, confluiscono per la determinazione dell’imposta lorda.

La variazione della tassazione di questa tipologia di redditi, per questa tipologia di contribuenti, non si configura come una variazione diretta dell’aliquota d’imposizione fiscale (che è quella dell’imposta a cui sono sottoposti, l’IRES), ma come una rimodulazione della percentuale di imponibilità; in altre parole il Legislatore cambia l’imposizione fiscale di questi redditi indirettamente, modificando la parte percentuale che dovrà concorrere alla formazione della base imponibile IRES.

Per gli enti commerciali soggetti a IRES, si ricorda, concorre alla formazione del loro reddito imponibile solo il 5 per cento dell’ammontare del dividendo percepito, al fine di evitare, in capo a questi soggetti, una duplicazione dell’imposta.

In origine, quando l’IRES ha sostituito l’IRPEG (Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche), che prevedeva una diverso meccanismo di sterilizzazione dell’imposta, anche gli Enti non commerciali godevano del medesimo trattamento, fatto che ha reso, alcuni di questi, come i trust, dei veicoli molto convenienti per talune forme avanzate di pianificazione fiscale.

Questa situazione è rimasta invariata fino al 2015 quando la percentuale di imponibilità dal 5 per cento è stata elevata al 77,74 per cento, per poi, dall’anno d’imposta 2017, in concomitanza con l’abbattimento dell’aliquota dell’IRES, passare ad una tassazione integrale, con una percentuale di imponibilità del 100 per cento.

Con la Legge di bilancio 2021, nello specifico con i commi da 44 a 47 dell’articolo 1 sezione I, viene di nuovo ritoccata la tassazione, o per meglio dire la percentuale di imponibilità, dei dividendi percepiti da questi enti, con una norma simile ad un beneficio fiscale, in quanto limita il suo campo di applicazione ad uno specifico perimetro premiante.

A decorrere dal 2021, gli utili percepiti dagli Enti non commerciali, come prima definiti, o da loro stabili organizzazioni stabilite nel territorio italiano, “che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati […], non concorrono alla formazione del reddito imponibile in misura del 50 per cento”. La norma esclude espressamente gli utili provenienti da partecipazioni collegate a paesi a fiscalità privilegiata.

I settori interessati dalla normativa, elencati con precisione nel comma 45 dell’articolo 1 sezione I della Legge di bilancio, sono:

Inoltre il risparmio di imposta derivante da questa disposizione, che di conseguenza sarà necessario quantizzarlo, dovrà essere destinato al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate, accantonando l’importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente”; che sarà un apposito fondo, dedicato alle attività istituzionali, per il caso delle fondazioni bancarie.

In definitiva, con la Legge di bilancio 2021, diviene facoltà per gli Enti non commerciali che svolgono attività di interesse generale, secondo le definizioni riportate dalla stessa legge, di usufruire dell’abbattimento della tassazione del 50% sui dividendi percepiti, purché il relativo risparmio di imposta sia destinato a specifiche attività di utilità sociale. Fuori da questo perimetro di applicazione la tassazione rimane quella ordinaria, come da precedenti disposizioni ancora a regime.

Fonte: Fisco e Tasse



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