Gli emolumenti corrisposti periodicamente dal datore di lavoro al dipendente a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti volontariamente, non possono essere esclusi dalla tassazione del reddito complessivo. Resta possibile per il lavoratore portarli a detrazione.
Questo quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 3 del 5 gennaio 2021 in merito alla tassazione del rimborso, da parte del datore di lavoro, di contributi volontari del dipendente nell'ambito di un accordo di secondo livello per esodo anticipato.
Più in dettaglio, il quesito dell'azienda riguardava la corretta modalità di tassazione degli importi versati dal datore di lavoro ai dipendenti come rimborso della contribuzione volontaria. Tali somme rientravano in un contratto collettivo provinciale di lavoro adottato, in via sperimentale, per favorire il ricambio del personale. Sono interessati i lavoratori con meno di due anni alla maturazione dei requisiti di pensione, attraverso una riduzione di orario di lavoro, e contestuale stanziamento di risorse destinate al rimborso della contribuzione volontaria per questi lavoratori, come incentivo all' esodo ai sensi del decreto legislativo n. 184 del 1997.
Il rimborso è periodico, nel senso che il dipendente lo può chiedere ogni volta che sostiene la spesa, ragion per cui il contribuente considera che non rappresenti un provento conseguito in sostituzione del reddito, un risarcimento del danno o un arricchimento per il lavoratore, ma ha la funzione di mantenere invariata la copertura previdenziale del dipendente. Si dovrebbe considerare, secondo il richiedente, non riconducibile all'articolo 51,primo comma, del TUIR.
In subordine, nell'interpello veniva proposta l'applicazione del regime agevolato per il welfare aziendale (articolo 51, comma 2, lettera f),del TUIR atteso che lo strumento contrattuale si rivolge ad un gruppo omogeneo di dipendenti, mirando ad incentivare il ricambio generazionale e l'assunzione di giovani.
L'Agenzia non concorda con alcuna delle due soluzioni prospettate dal datore di lavoro e ricorda che:
1. le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
2. tali opere e servizi devono perseguire «specifiche finalità di educazione,istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto» ,
situazioni che non sono applicabili al caso esposto.
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