Il comma 4-bis dell’articolo 14 del DL Sostegni bis n. 73/2021 convertito in legge n.106 del 23.07.2021, ha prorogato dal 30 giugno al 15 novembre 2021 i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni, nonché per la redazione della relativa perizia giurata di stima.
In particolare, la nuova disposizione prevede che:
- le imposte sostitutive dovute per le partecipazioni in società non quotate e per terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2021, possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dalla data del 15 novembre 2021 (data precedente era il 30 giugno 2021)
- la redazione e il giuramento della perizia previsti entro il 30 giugno 2021, sono prorogati al 15 novembre 2021, quindi sono da effettuarsi entro tale data.
Si ricorda che la facoltà di rivalutare fiscalmente tali beni è stata da ultimo prorogata al 1° gennaio 2021 dalla legge di bilancio 2021.
Imposta sostitutiva per la rivalutazione di terreni e partecipazioni prorogata al 15 novembre
Il versamento potrà essere effettuato:
- in unica soluzione entro il 15 novembre 2021 (in luogo del 30 giugno) oppure
- in tre rate annuali di uguale importo entro:
- 15 novembre 2021
- 15 novembre 2022,
- 15 novembre 2023
sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%, da versarsi contestualmente.
Il versamento della prima rata perfeziona la rivalutazione e il contribuente può utilizzare immediatamente il nuovo valore di acquisto per la determinazione della plusvalenza.
I codici tributo per versare l'imposta sostitutiva per la rivalutazione di terreni e partecipazioni
Il versamento si effettua con il modello F24 anno di riferimento 2021 e con l’utilizzo dei seguenti codici tributo:
- “8055” PARTECIPAZIONI
- “8056” TERRENI
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2021 è l’ennesima riapertura della possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2021 da
- persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa
- società semplici ed enti ad esse equiparate
- enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale.
Ricordiamo che la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto di terreni (sia agricoli che edificabili) e di partecipazioni in società non quotate è stata prevista dalla Legge di Bilancio 2021 ai c. 1122-1123 mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota unica fissata all’11%.
Le categorie di beni rivalutabili sono:
- Terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi.
- Partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto.
Condizioni per potere effettuare la rivalutazioni sono:
- possesso dei beni alla data del 1 gennaio 2021
- redazione e giuramento della perizia entro il 15 novembre 2021 (data prorogata da emendamento inserito in conversione in legge del Sostegni bis)
- entro la stessa data pagamento imposta sostitutiva dell’11% sul valore rideterminato dei terreni e partecipazioni, sia qualificate che non qualificate
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