News Pubblicata il 15/11/2021

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Rivalutazione terreni e partecipazioni: scade oggi 15.11 il pagamento dell'imposta

di Redazione Fisco e Tasse

La conversione del Sostegni bis ha prorogato dal 30 giugno al 15 novembre 2021 il pagamento dell'imposta sostitutiva per optare per rivalutazione terreni e partecipazioni.



Il comma 4-bis dell’articolo 14 del DL Sostegni bis n. 73/2021 convertito in legge n.106 del 23.07.2021, ha prorogato dal 30 giugno al 15 novembre 2021 i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni, nonché per la redazione della relativa perizia giurata di stima.

In particolare, la nuova disposizione prevede che:

  1. le imposte sostitutive dovute per le partecipazioni in società non quotate e per terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2021, possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dalla data del 15 novembre 2021 (data precedente era il 30 giugno 2021)
  2. la redazione e il giuramento della perizia previsti entro il 30 giugno 2021, sono prorogati al 15 novembre 2021, quindi sono da effettuarsi entro tale data.

Si ricorda che la facoltà di rivalutare fiscalmente tali beni è stata da ultimo prorogata al 1° gennaio 2021 dalla legge di bilancio 2021.

Imposta sostitutiva per la rivalutazione di terreni e partecipazioni prorogata al 15 novembre

Il versamento potrà essere effettuato:

sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%, da versarsi contestualmente.

Il versamento della prima rata perfeziona la rivalutazione e il contribuente può utilizzare immediatamente il nuovo valore di acquisto per la determinazione della plusvalenza. 

I codici tributo per versare l'imposta sostitutiva per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

Il versamento si effettua con il modello F24 anno di riferimento 2021 e con l’utilizzo dei seguenti codici tributo:

Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2021 è l’ennesima riapertura della possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2021 da

Ricordiamo che la possibilità di  rideterminare il valore d’acquisto di terreni (sia agricoli che edificabili) e di partecipazioni in società non quotate è stata prevista dalla Legge di Bilancio 2021 ai c. 1122-1123 mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota unica fissata all’11%.

Le categorie di beni rivalutabili sono:

Condizioni per potere effettuare la rivalutazioni sono:




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