Con due risposte ad istanze di interpello n. 9 e 10 del 5 gennaio 2021 il fisco torna sul concetto di accesso autonomo di un immobile, requisito, fra gli altri, fondamentale ai fini dell’ottenimento del beneficio del 110%.
La risposta è affermativa in tutti e due i casi, pertanto è possibile intervenire con i lavori previsti dal DL 34/2020 all’art. 119 godendo della maxi detrazione del 110%.
Nelle due istanze le situazioni rappresentate sono le seguenti.
Per completezza, dopo le numerose modifiche introdotte nella norma, non da ultimo quelle derivanti dalla legge di bilancio 2021, in vigore dall’ 1/1/2021, riportiamo quali devono essere le caratteristiche di un immobile per accedere al superbonus.
Per sommi capi l’immobile deve
Tornando sulle strutture degli immobili presentati nelle due istanze, Entrambi sono considerati dotati di un accesso autonomo.
Quello relativo alla risposta n. 9 è dotato di un passo carraio comune ad altre unità, ma comunque “chiuso” verso l’esterno e quindi autonomo.
Nello stesso modo anche gli immobili della risposta n. 10, sono considerati dotati di accesso autonomo in quanto pur essendo posti uno sopra l’altro e quindi formalmente costituenti un unico complesso, hanno comunque due numeri civici diversi e due accessi da strada diversi.
Nulla è detto in riferimento al secondo requisito inerente il fatto che l’immobile debba essere anche “funzionalmente indipendente” ciò in quanto probabilmente l’agenzia delle entrate nelle risposte fornite dà per scontato il rispetto di tale requisito.
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