Il ministero del lavoro ha emanato la circolare 19 del 21 dicembre in cui ribadisce la sospensione degli obblighi di assunzione di persone con disabilità (art. 3, comma 5, della legge 68 del 1999 ) anche per le imprese che fruiscono della cassa integrazione ordinaria, della cassa integrazione in deroga, del fondo integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale, in conseguenza dell’emergenza legata alla pandemia da COVID 19 .
L'esonero temporaneo era stato previsto dal decreto Cura Italia n. 18 2020 e dal decreto Rilancio n. 34 2020 e Decreto Agosto 104-2020 emanati a seguito dell’emergenza epidemiologica.
Viene ricordato che la sospensione del collocamento mirato era già riconosciuto ordinariamente dal legislatore in favore :
L’applicazione era stata poi estesa anche ad altre fattispecie di cassa straordinaria.
Il ministero chiarisce che sebbene la sospensione di cui all’art. 3, comma 5, della legge 68 non sia stata prevista per situazioni di Cassa integrazione guadagni ordinaria, già la circolare n. 2 del 2010 consentiva di valutare, in un momento di crisi economica, gli strumenti piu opportuni per le aziende in Cigo .
Inoltre, sottolinea che non sarebbe giustificata una disparità di trattamento tra le imprese che fruiscono della Cassa integrazione in deroga e quelle in cassa ordinaria, sempre a causa dell’emergenza Covid, considerato che, in entrambe le ipotesi, il ricorso a dette procedure denota una situazione di crisi .
Resta salvo peraltro il fatto che l’obbligo è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza COVID - 19, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale relativo all’unità produttiva.
Inoltre l’obbligo a carico del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato è da considerare ripristinato quando cessi la situazione di crisi assistita con trattamenti di integrazione salariale con causale Covid – 19.