Con l'art 20 rubricato "Modifiche alla disciplina del credito di imposta per beni strumentali nuovi" il Decreto Sostegni Bis approvato lo scorso 20 maggio dal CdM e ancora in bozza (scarica qui il testo) si apporta una modifica alla disciplina dei beni strumentali già modificata dalla legge di Bilancio 2021.
In particolare, viene aggiunto dopo il comma 1059 dell'art 1, il comma 1059 bis che stabilisce quanto segue:
"Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale"
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2021 ha esteso fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi:
Nel dattaglio si prevede che possano fruire del credito d’imposta le imprese che:
effettuino investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato
Il credito d’imposta spetta:
Non spetta alle imprese:
Condizione per avere l’agevolazione in esame sono:
L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi e sono previste delle esclusioni, ed in particolare sono esclusi:
Il credito d’imposta spetta in misura differenziata a seconda della tipologia di beni ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo; fanno eccezione gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni, per i quali il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 10% del costo sostenuto, alle imprese che effettuano:
ll credito spetta nella misura del 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile (come definito ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81)
Il credito spetta nella misura del 6% per gli stessi investimenti se effettuati a dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione
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