Nel messaggio 5062 del 31 dicembre 2020 l'INPS informa di aver predisposto i controlli sulle contribuzioni eccedenti i massimali comunicate dai datori di lavoro a partire dal 2015.
Viene ricordato innanzitutto che il massimale contributivo previsto dall' articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, costituisce il limite di valore annualmente rivalutato oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a prelievo di contributi previdenziali e riguarda solo:
Dato che il calcolo del massimale opera come parametro annuo indipendentemente dal numero dei rapporti di lavoro svolti nel corso dell'anno, in caso di più rapporti di lavoro in successione di saturazione del limite nell’ambito del primo rapporto, l’ultimo datore di lavoro dovrà adempiere per le sole contribuzioni minori; l’intera retribuzione erogata sarà esclusa dall’IVS e dovrà essere riportata nell’elemento in UNIEMENS
Viene anche ricordato che eventuali redditi presenti in Gestione separata, sia da attività di collaborazione sia da attività professionale, non si sommano ai redditi da lavoro dipendente ai fini dell’applicazione del massimale.
Il messaggio riepiloga le circolari più rilevanti relative alla disciplina del massimale contributivo:
L’Istituto ha proceduto all’estrazione dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) individuando tutte le denunce che, tra il 2015 e il 2016, avevano valorizzato il campo. Sono state individuate, in particolare, le seguenti due tipologie di anomalia:
Se all’esito dei controlli l’operatore INPS rilevasse una delle seguenti circostanze:
- presenza di anzianità contributiva antecedente la data del 1° gennaio 1996,
- assenza di esercizio dell’opzione per il sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995,
si procederà al recupero dei contributi non versati applicando l’aliquota IVS piena .
Viene precisato che nel caso in cui fossero presenti più datori di lavoro nel corso del medesimo anno, la diffida andrà indirizzata nei confronti del datore di lavoro presso cui si è effettivamente verificato il superamento del massimale erroneamente esposto come eccedenza secondo la competenza per matricola.
Vista la necessità da parte dei datori di lavoro di ricostruire con i lavoratori i passaggi interni che hanno determinato l'esposizione degli imponibili come eccedenza massimale viene accordato un termine di adempimento pari a 90 giorni decorrenti dalla data di notifica della diffida.
In caso di contestazione l’azienda potrà far pervenire, entro il medesimo termine, le proprie controdeduzioni.