Con la circ. 30/E/2020 è stato chiarito un aspetto molto importante relativamente alla sorte che subisce l’IVA se a sostenere le spese per interventi sugli immobili sono i soggetti titolari di reddito d'impresa, arte o professione.
Quando a sostenere le spese per gli interventi sugli immobili sono le persone fisiche senza P. IVA, cioè i privati (o i soggetti persone fisiche con P. IVA, che agiscono nella loro sfera di soggetti privati), la detrazione spettante (ad esempio il 50%, 55% o anche 110%) viene calcolata, nel rispetto del limite massimo di spesa, includendo anche l’IVA.
Ad esempio, per una ristrutturazione ove il contribuente sosterrà la spesa di 30.000 oltre IVA al 10%, in totale 33.000 euro, la detrazione ad esempio del 50%, verrà calcolata sul totale di 33.000 euro, quindi: 16.500 euro.
Nel caso, invece, in cui a sostenere la spesa sia un soggetto diverso dal privato cittadino, ad esempio una società, che ha effettuato lavori finalizzati al risparmio energetico dei propri immobili strumentali, come viene considerata l’IVA?
In merito la circ. 30/E/2020 ha proprio chiarito quanto segue.
La regola vale:
Si tratta, infatti, nel calcolo del pro-rata, di determinare una percentuale di detraibilità (o indetraibilità) dell'IVA sugli acquisti poichè gli stessi vengono sostenuti per porre in essere sia operazioni imponibili a fini IVA sia operazioni esenti.
Tale calcolo viene gestito sulla base della totalità delle operazioni effettuate e non è quindi possibile effettuare un calcolo della percentuale di pro-rata per singola operazione.
In particolare non è possibile computare nel valore della somma da detrarre ai fini di superbonus ecobonus e sismabonus, l'IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi del predetto articolo 19, co. 5, DPR 633/72.
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