Con Decreto MEF del 12 maggio pubblicato in GU n 125 del 27 maggio vengono definite le modalità attuative della imposta nota come sugar tax.
Chi paga la sugar tax
- Per le bevande edulcorate ottenute in un impianto di produzione e cedute, dal fabbricante, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, obbligato al pagamento del tributo è lo stesso fabbricante
- qualora le medesime bevande siano ottenute per conto di un soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che provvede altresì alla loro cessione a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, obbligato al pagamento è il medesimo soggetto cedente
- Per le bevande edulcorate provenienti da altri Paesi appartenenti all'Unione europea, obbligato al pagamento del tributo e' l'acquirente, che riceve le medesime bevande nel magazzino di bevande edulcorate
- Per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea, obbligato al pagamento del tributo è il soggetto che effettua l'importazione definitiva nel territorio dello Stato delle medesime bevande.
A quanto ammonta la sugar tax e i casi di esonero
La legge n 160/2019 ossia la legge di bilancio 2020 aveva previsto e disciplinato una imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate:
- nella misura del 10 euro per ettolitro nel caso dei prodotti finiti
- di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione
I casi di esonero:
Il tributo non è dovuto sulle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero dal medesimo soggetto esportate.
Il tributo non è altresì dovuto sulle bevande edulcorate ottenute dal fabbricante per conto di un soggetto residente o non residente nel territorio nazionale, in possesso di codice identificativo e da quest'ultimo direttamente cedute per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero dal medesimo soggetto esportate.
Sono esenti dal tributo le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia corrispondente:
- ad un quantitativo equivalente di saccarosio inferiore o uguale a 25 grammi per litro,
- per le bevande finite e a 125 grammi per chilogrammo,
- per i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi.
Il quantitativo equivalente di saccarosio è determinato con riferimento alle quantita' di ciascun edulcorante equivalenti ad un grammo di saccarosio, cosi' come indicate nella tabella degli edulcoranti.
In decreto inoltre disciplina anche:
- gli adempimenti di fabbricante e acquirente;
- le modalità di redazione e conservazione dei prospetti;
- le regole di accertamento e liquidazione dell’imposta, che sono effettuati sulla base di dichiarazioni mensili, redatte per ciascun mese solare, che riportano tutti i dati necessari alla quantificazione del dovuto;
- i casi di non applicazione e di esenzione;
- le modalità di rimborso e di riscossione coattiva.
Ricordiamo infine che la Legge di Bilancio 2021 ha apportato modifiche alla sugar tax e in particolare:
- ha previsto la proroga al 1 gennaio 2022 della decorrenza dell’imposta
- ha definito il soggetto obbligato al pagamento
- ha aggiunto tra gli obbligati anche il soggetto residente e non residente nel territorio dello stato per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento
- ha modificato la disciplina delle sanzioni amministrative prevendendo una generale riduzione
Riepilogo delle novità sulle sanzioni:
| NUOVA SANZIONE | SANZIONE MINIMA |
mancato pagamento | Dal doppio al quintuplo dell’imposta evasa | 250 euro (attualmente 500 euro) |
ritardato pagamento | 25% (attualmente 30%) | 150 euro (attualmente 250 euro) |
tardiva presentazione e ogni altra violazione | da 250 euro a 2.500 euro |
250 euro (attualmente da 500 a 5.000) |