News Pubblicata il 19/01/2021

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Cassa integrazione artigiani: proroga iscrizione FSBA al 1 gennaio 2022

Il Fondo fa slittare la scadenza e fornisce la sua interpretazione della sentenza Tar Lazio su obbligo di iscrizione e contribuzione per il trattamento ordinario



Nuova puntata della storia infinita del diritto ai trattamenti di integrazione salariale per COVID alle imprese artigiane che non sono in regola  con iscrizione e contribuzione annuale al  Fondo di solidarietà bilaterale artigiano. Il Tribunale amministrativo del Lazio si era espresso  in una sentenza pubblicata il 24 dicembre 2020  affermando che è illegittima la richiesta di iscrizione con conseguente obbligo contributivo al Fondo di solidarietà bilaterale della artigianato per le aziende che vogliano ottenere l'erogazione degli ammortizzatori sociali  per Covid 19 previsti dal DL Cura Italia e rinnovati dai successivi decreti emergenziali.  L'iscrizione va intesa come obbligatoria solo  come procedura informatica per l'accesso alla piattaforma di gestione, ha affermato il tribunale amministrativo 

Ora il Fondo bilaterale per l'artigianato  con un comunicato sul proprio sito  datato 15 gennaio, dà la sua interpretazione della sentenza e ribadisce la necessità di iscrizione e anche  l'obbligo di contribuzione, ma   sembra prendere tempo e annuncia la dilazione della scadenza del 1 gennaio 2021  al 1 gennaio 2022.

Alleghiamo in fondo all'articolo il testo del comunicato FSBA.

La sentenza del TAR LAZIO sul Fondo Artigianato

Si ricorderà che il decreto 18 del 13.3. 2020  in materia di ammortizzatori sociali per l'emergenza COVID per primo ha affidato la gestione dei fondi stanziati  per le aziende artigiane al  FSBA . L'ente  però in aprile 2020  ha deliberato  che era necessario per le aziende iscriversi  al Fondo  e versare le relativa contribuzione, anche se i termini  di versamento erano dilazionati  alla fine del 2020. 

Ciò si poneva  in contrasto con le circolari di indicazioni INPS . Già nella circolare 47  del 28 marzo 2020  l'INPS  aveva affermato che "anche i datori di lavoro non in regola con la contribuzione possono accedere all’assegno ordinario con causale emergenza Covid-19". Cio in quanto le risorse per  i trattamenti di integrazione salariale COVID  sono state stanziate dallo  Stato e non sono a carico del Fondo. Un gruppo di aziende  aveva    presentato ricorso con una class action ottenendo accoglimento anche se parziale e preannuncia la prosecuzione della causa nelle sedi competenti. Il Collegio  dei giudici del TAR ha osservato che  "il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che ha previsto l’erogazione delle prestazioni ... ha prescritto come unico requisito, necessario e sufficiente per accedere all’assegno ordinario, la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Pertanto, la richiesta di iscrizione all’Ente Bilaterale Nazionale Artigianato e conseguente iscrizione al Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato di cui alla “Delibera del Consiglio Direttivo FSBA Prot. n. 1/2020”, all’ “accordo interconfederale 26/02/2020 – delibera d’urgenza 02/03/2020” e alla “Delibera del Consiglio Direttivo FSBA Prot. n. 3/2020”, può ritenersi legittima solamente ove interpretata nel senso di mero adempimento di carattere burocratico secondo modalità digitale di accesso alla piattaforma che permette di presentare le istanze. Laddove, invece, si volesse far discendere da tale iscrizione il sorgere dell’obbligazione contributiva nei confronti del Fondo de quo, allora la prescrizione deve ritenersi illegittima - ed i provvedimenti impugnati, per l’effetto, devono essere annullati in parte qua - in quanto in contrasto con il chiaro tenore della legge che subordina l’erogazione della prestazione esclusivamente alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19."   Il Tar Lazio si è pero dichiarato incompetente sulla parte del ricorso  riguardante " l’accertamento dell’obbligo contributivo in capo al datore di lavoro artigiano «che chieda di poter beneficiare per i suoi dipendenti del trattamento ordinario di Cassa integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale emergenza Covid-19».  Allo stesso modo il tribunale civile con  ordinanza del 20 ottobre 2020 ha chiarito che la questione «appartiene certamente alla giurisdizione del giudice ordinario quale giudice competente per la tutela dei diritti e l’accertamento degli obblighi inerenti l’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale e il rapporto contributivo». 

Non resta quindi che  attendere la prosecuzione del contenzioso presso i giudici del lavoro mentre comunque è sospeso l'obbligo di iscrizione e contribuzione al FSBA per fruire degli ammortizzatori sociali COVID.


Fonte: FSBA Fondo di solidarietà bilaterale dell'Artigianato


1 FILE ALLEGATO:
Comunicato stampa FSBA 15.1.2021

TAG: La rubrica del lavoro Assegni familiari e ammortizzatori sociali Emergenza Coronavirus- Green pass