Le Entrate con il Provvedimento n 252373/2024 dispongono modalità e termini di cessione del Bonus chef.
In particolare, i soggetti beneficiari del credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza la facoltà di ulteriore cessione.
La comunicazione della cessione del credito d’imposta a cura del cedente, avviene esclusivamente tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.
Il cessionario deve comunicare l’accettazione della cessione del credito ceduto con le stesse modalità previste
Dopo l’accettazione il cessionario utilizza il credito d’imposta esclusivamente in compensazione alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto.
Il bonus chef è un credito d’imposta fino al 40% per l'acquisto di beni strumentali durevoli o per i corsi di aggiornamento professionale legati alla propria attività di ristorazione, effettuati tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.
Le modalità e i termini per la fruizione del bonus sono state definite con il Decreto MIMIT del 29 novembre pubblicato in GU n 286/2023 (decreto interministeriale 1° luglio 2022).
Con Risoluzione n 71 /2023 le Entrate hanno istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per sostenere il settore della ristorazione, di cui all’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, noto come bonus chef introdotto a seguito delle misure per il covid 19.
In particolare, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione da parte dei beneficiari originari e degli eventuali cessionari, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del decreto interministeriale del 1° luglio 2022, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato nell’elenco 3 dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ovvero l’importo disponibile per ciascun cessionario, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche trasmesse dallo stesso Ministero, pena lo scarto del modello F24.
I soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presentano al Ministero un’apposita istanza, sulla base del modello riportato nell’allegato n. 1 al decreto, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del medesimo Ministero. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola istanza.
Le istanze potevano essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 27 febbraio 2023 e fino alle ore 15:00 del 3 aprile 2023.
L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse.
Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.
Nell'istanza i soggetti richiedenti dichiarano il possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dell'agevolazione e riportano l'elenco delle spese sostenute, allegando la documentazione giustificativa delle predette spese e del relativo pagamento, nonché di quella comprovante il requisito di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), ossia essere alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, ovvero titolari di partiva IVA per attività di cuoco professionista svolta presso i medesimi soggetti, almeno a partire dalla data del 1° gennaio 2021.
L’agevolazione spetta ai cuochi professionisti impiegati presso alberghi e ristoranti
Relativamente alle spese ammissibili al credito d'imposta, si precisa che il credito spetta per le spese sostenute:
L'agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 3, ai sensi del regolamento de minimis e nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili di cui all'art. 7, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. L'agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può eccedere l'importo di euro 6.000,00.
Il bonus chef:
Il credito in questione può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Pubblicato in GU n 216 del 15 settembre 2022 il Decreto MISE del 1 luglio 2022 con modalità e criteri di attuazione dell'intervento relativo al credito d'imposta a favore di soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista.
Ricordiamo che il Decreto Milleproroghe, tra le altre, ha previsto la proroga della agevolazione Bonus Chef al 31 dicembre 2022 con l'art. 18-quater Proroga del credito d’imposta per i cuochi professionisti.
Inoltre, con l’emendamento di proroga si sposta l’agevolazione dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (Temporary Framework) al regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.
Ricordiamo che è stata la Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 117 a 123, legge n. 178/2020) ad introdurre l'agevolazione per i cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti sia come lavoratori dipendenti, sia come lavoratori autonomi.
In particolare si stabilisce un credito di imposta per:
strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, nella misura del 40% del costo delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 (poi prorogata alle spese sostenute dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022).
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