News Pubblicata il 24/12/2020

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Conguaglio contributivo 2020: scadenze e istruzioni

le indicazioni INPS per le operazioni di conguaglio dell'imponibile contributivo, relative all’anno 2020. Per TFR al Fondo di Tesoreria termine al 16 marzo 2021



Con la circolare 155 del 23 dicembre 2020 l'INPS fornisce le istruzioni per le operazioni di conguaglio dell'imponibile contributivo, relative all’anno 2020,  anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione. 

In particolare, vengono illustrate le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie: 

1) elementi variabili della retribuzione, 

2) massimale contributivo e pensionabile, 

3) contributo aggiuntivo IVS dell’1%, 

4) conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;

 5) “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 (innalzato a € 516,46 per l’anno 2020) nel periodo d'imposta 

6) auto aziendali ad uso promiscuo;

7) prestiti ai dipendenti;

8) conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria; 

9) rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria; 

10) gestione delle operazioni societarie. 

Le scadenze per il conguaglio

Importante la precisazione sui termini per l’effettuazione del conguaglio: che potrà essere effettuato   oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2020” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2021), anche con quella di competenza di “gennaio 2021” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2021, attenendosi alle modalità indicate  nella circolare .

L'istituto aggiunge che,visto  che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2021” (scadenza di pagamento 16 marzo 2021), senza aggravio di oneri accessori. 

Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2021. 

Per alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall’articolo 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, potrà avvenire anche con la denuncia del mese di “febbraio 2021”. 

La circolare INPS 155 del 23.12.2020  illustra inoltre i seguenti argomenti:. 

3. Elementi variabili della retribuzione (D.M. 7.10.1993) 3.1 Compilazione flusso Uniemens

4. Massimale articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 4.1 Modalità operative per la gestione del massimale di cui alla legge n. 335/1995 

5. Contributo aggiuntivo IVS dell’1% (articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992) 5.1 Modalità operative per la gestione del contributo aggiuntivo dell’1% 

6. Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva 6.1 Modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute

 7. Fringe benefits (articolo 51, comma 3, del TUIR) 

8. Auto aziendali concesse ad uso promiscuo (articolo 51, comma 4, lett. a), del TUIR) 

9. Prestiti ai dipendenti (articolo 51, comma 4, lett. b), del TUIR) 

10. Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria 10.1 Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006 

11. Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva 11.1 Adempimenti a carico del datore di lavoro 

12. Operazioni societarie. Riflessi in materia di conguaglio 

13. Recupero del contributo di solidarietà del 10% di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, su contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare.

Fonte: Inps



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