L'INPS, con il nuovo messaggio 2663 del 21.7.2021 riconferma le istruzioni in merido al Bonus asilo nido per gli extracomunitari privi di permesso di soggiorno di lungo periodo fornite con il precedente messaggio n. 4768 del 18 dicembre 2020,
A seguito di una azione civile collettiva una ordinanza del Tribunale di Milano del 9 novembre 2020 (sentenza n. 633/2021, pubblicata il 15 giugno 2021, R.G. n. 1068/2020). aveva dichiarato discriminatorio negare il cd . bonus asilo nido, agli stranieri non in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo.
Citava infatti la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/98/UE del 13 dicembre 2011, relativamente ai settori della sicurezza sociale per la quale “tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente degli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dal motivo dell’ammissione”.
Ora la sentenza di appello del 9 luglio 2020 ha ugualmente respinto il ricorso dell'INPS , che ribadisce quindi le istruzioni già fornite.
Il messaggio 4768 2020 aveva stabilito che, per le nuove domande presentate entro la fine dell'anno 2020, i requisiti per l'ammissione alla prestazione verranno valutati consentendo l'accoglimento delle domande degli stranieri, residenti nel nostro Paese, titolari di permesso di soggiorno, a prescindere dalla tipologia di permesso.
L'istituto precisava per quanto riguarda invece le domande di soggetti privi del requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo già trasmesse all'INPS nel corso nell'anno 2020 e già respinte, esse saranno rivalutate mediante riesame in autotutela. Necessario però per l'interessato fare domanda .
In presenza di tutti gli altri requisiti, le richieste di bonus asilo nido dovranno essere accolte con effetto retroattivo dalla data della domanda originaria .
L'istituto conferma ora nel nuovo messaggio le precedenti indicazioni ma precisa comunque che tali domande saranno accolte con riserva di ripetizione delle somme erogate, in attesa delle definitive decisioni della Cassazione.
Ricordiamo che il bonus nido /supporto domiciliare è un contributo economico per ogni bambino fino a tre anni da utilizzare:
L'agevolazione è stata ampliata dall'ultima legge di bilancio:
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