La Risoluzione n 82 del 24 dicembre chiarisce diversi punti sul ravvedimento operoso relativo alla dichiarazione dei redditi.
L'agenzia ha risposto a quesiti di casi concreti in replica ad una società istante che domanda come ci si debba comportare per il ricorso al ravvedimento operoso ex art 13 DLgs 472/97
Il primo quesito che andiamo ad approfondire chiede nello specifico se nel caso di tardiva trasmissione della dichiarazione dei redditi da parte del soggetto incaricato della presentazione telematica, fatto salvo il ravvedimento operoso, la sanzione prevista dall’art. 7 bis comma 1 DLgs 241/97, può essere ridotta alla metà ex art 7 comma 4 bis) DLgs 472/97).
L'agenzia chiarisce che la specifica sanzione a carico dell’intermediario può essere ridotta alla metà ( ex art 7 comma 4-bis del d.lgs. n. 472 del 1997), se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a trenta giorni.
Vediamo il perché:
l’articolo 16, comma 1, lett. c), n. 3), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, ha introdotto nell’articolo 7 del d.lgs. n. 472 del 1997 il comma 4-bis ai sensi del quale “salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà”.
Questa norma:
Nel caso di specie tanto la tardiva quanto l’omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nell’articolo 3, comma 3, del DPR 322/98 è punita dall’articolo 7-bis, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997 con la sanzione amministrativa da 516,46 euro a 5.164,57 euro.
Pertanto, mancando una previsione che riduca la sanzione in caso di inoltro della dichiarazione da parte dei soggetti incaricati della presentazione in via telematica oltre il termine normativamente previsto, l'agenzia chiarisce che la specifica sanzione a carico dell’intermediario possa essere ridotta alla metà se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a trenta giorni.
La sanzione base, così individuata, può poi, ulteriormente, essere ridotta ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.
Peraltro, in virtù del principio del favor rei, la disposizione in esame, in quanto contenente un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto a quello previgente, trova applicazione anche con riguardo alle violazioni pregresse, sempreché, ovviamente, alla data del 1° gennaio 2016 non sia già divenuto definitivo il provvedimento di irrogazione della sanzione come chiarito dalla circolare n. 4/E del 4 marzo 2016.