Con Risoluzione del 21 dicembre 2020 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, dato che la DAD può essere considerata una metodologia didattica attuata come conseguenza diretta della gestione epidemiologica in atto, essa rientra nell’ambito oggettivo della agevolazione prevista dall'art. 66 del decreto Cura italia relativa alle erogazioni liberali.
L'art 66 del Decreto Cura Italia, prevede una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a euro 30 mila, per le erogazioni liberali in denaro e in natura finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020, da
in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.
Lo stesso articolo, estende alle suddette erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa quanto previsto dall’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, riferita alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti individuati con il DPCM 20 giugno 2000.
La risoluzione chiarisce che sono agevolabili le donazioni effettuate:
aventi ad oggetto misure di sostenimento della didattica a distanza DAD per gli studenti che frequentano istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati
a patto che i beneficiari di tali donazioni siano uno dei soggetti indicati dal primo comma dell’art. 66, ovvero le stesse avvengano per il tramite degli enti richiamati dall’art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133
e le erogazioni rispettino tutti i requisiti di tracciabilità e di documentazione previsti dalla normativa e dalla prassi relative.
La risoluzione chiarisce inoltre che le donazioni in oggetto possono essere effettuate tramite Comuni o Protezione civile, ma NON possono essere erogate direttamente agli istituti scolastici, che non rientrano tra i soggetti previsti dalla norma agevolativa autorizzati a ricevere le erogazioni liberali.
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