News Pubblicata il 22/12/2020

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Esonero contributivo alternativo a CIG: novita del DL Ristori e nuove istruzioni

Lo sgravio contributivo totale nelle aziende in crisi puo essere sostituito da CIG anche parzialmente cioè solo per alcuni lavoratori dell'azienda.



Esonero contributivo  non piu alternativo all'utilizzo di CIG ma anche contestuale  cioè applicabile solo ad alcuni lavoratori dell'azienda  . 

E' una piccola ma importante modifica al decreto Ristori ( che ha prorogato la norma del decreto Agosto), che ha trovato  spazio nella  conversione  in legge  avvenuta con l'approvazione della Camera venerdì scorso.  La legge di conversione è ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Ricordiamo che sono interessati  dallo sgravio dei contributi a loro carico i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non chiedono il rinnovo dei trattamenti di cassa integrazione già fruiti a maggio , giugno e luglio 2020 per un periodo massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite dai propri dipendenti.  Il periodo viene riparametrato e applicato su base mensile.

Sono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL. Le istruzioni per la richiesta sono stati forniti dall'INPS nel messaggio 4254 del 13 novembre e 4487 del 27 novembre 2020, in cui è stato precisato che:

I datori di lavoro devono inoltrare all'INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi - Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, l'istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020” nella quale dovranno essere dichiarate, senza necessità di autocertificazione ex DPR 445/2000.

L'itìstituto previdenziale è intervenuto  anche  con il Messaggio n. 4781 del 21 dicembre 2020 in merito alle modalità operative con cui le aziende possono fruire dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali  previsto dall'art. 3 del DL n. 104/2020 (Decreto Agosto): e la retribuzione da utilizzare come base di calcolo per la misura dell'esonero deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive,  come del resto previsto dalla precedente Circolare con cui si specificava la base di calcolo dell'importo 

Tornando alla novità  della legge di conversione,  questo il testo  del  comma inserito

15. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio.

 Si prevede in sostanza di poter  rinunciare alla cassa integrazione optando parzialmente per l'esonero contributivo anche solo per alcuni lavoratori, adattando l'utilizzo delle agevolazioni alla specifica situazione aziendale . Si dovranno attendere comunque istruzioni operative dall'INPS per questa specifica situazione. 


Fonte: Parlamento Italiano



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