News Pubblicata il 17/12/2020

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Sanatoria e lavoro nero con permesso temporaneo: scatta la maxisanzione

La procedura di emersione 2020 non preserva dall'applicazione della maxisanzione per lavoro nero in caso di impiego irregolare. Vediamo i dettagli della nota dell'INL



La sanatoria per i lavoratori extracomunitari istituita con il Decreto 34 2020 di maggio,   prevede che prima della comunicazione di assunzione il lavoratore ottenga  la conversione del   permesso di soggiorno temporaneo in permesso di  soggiorno per motivi di lavoro .

Un eventuale impiego "in nero"  prima di questa regolarizzazione,   comporta l'applicazione al datore di lavoro della cosiddetta maxisanzione per lavoro nero in misura "aggravata". Questa l'interpretazione molto restrittiva  che è stata fornita dall'ispettorato del lavoro nella nota n. 1118  del 15 dicembre 2020.

Il documento risponde a un preciso quesito   sulla norma dell'articolo 103, comma 14, del Dl n. 34/2020   che prevede l'applicazione della maxisanzione al datore di lavoro che impiega  illecitamente  «stranieri che hanno presentato domanda per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo» . La domanda era quindi se l'applicazione della maxisanzione maggiorata si realizzi  solo nei casi di permesso temporaneo richiesto ma non ottenuto,   oppure anche  per le ipotesi in cui sia stato ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo   ma si attenda la  conversione in permesso di lavoro.

L'Ispettorato afferma  , appoggiato dal parere dell'Ufficio legislativo del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,  che la sanzione piu grave va estesa  anche alle ipotesi in cui il lavoratore abbia già ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo. 

La nota giustifica la scelta interpretativa con  l'affermazione ( forse un po' forzata)  che essa non  è espressamente preclusa dalla norma, e inoltre sarebbe invece conforme all'intenzione del legislatore che  applica la procedura straordinaria di emersione a  tutti gli stranieri ancora alla ricerca di un contratto di lavoro subordinato regolare, indipendentemente dal fatto che essi siano già in possesso o meno di un permesso provvisorio.  

Secondo l'INL l'intenzione   della norma è chiaramente espressa al comma 2  che prevede  «se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».

Cio è inteso proprio ad incentivare la ricerca -offerta di  posizioni lavorative regolari ,   solo attraverso le quali si possa ottenere la sanatoria completa   e  il  permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro



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