L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri una circolare di chiarimenti n. 29/2020, per l'applicazione delle misure di riduzione fiscale sui redditi da lavoro dipendente e assimilato che hanno sostituito dal 2020 il vecchio Bonus Renzi .
Si tratta ricordiamo di due misure leggermente diversificate nella modalità di calcolo che vanno applicate sulla base delle soglie di reddito, ma accomunate dall'obiettivo finale di riduzione del cuneo fiscale , introdotte dal DL 3-2020 :
L'agenzia si sofferma sulla modalità di calcolo del reddito complessivo, in cui vanno considerati anche:
Va escluso invece il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Sono i sostituti d’imposta che in presenza delle condizioni previste riconoscono il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettanti, senza bisogno di richiesta da parte del lavoratore e verificando in sede di conguaglio la spettanza nei confronti del contribuente.
La circolare ricorda anche che il Dl “Rilancio” n. 34 /2020 dello scorso maggio , ha previsto che il bonus Irpef e il trattamento integrativo siano riconosciuti anche ai cd. " Incapienti " cioè nei casi in cui il lavoratore abbia una imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, inferiore alle detrazioni , per effetto del minor reddito da lavoro prodotto nell’anno 2020 a causa dell’emergenza COVID . Per il periodo nel quale il lavoratore fruisce degli ammortizzatori sociali straordinari con causale Covid 19 il calcolo avverrà sulla base della retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria. Vengono forniti quindi esempi di calcolo.
Una trattazione piu approfondita delle misure in Riduzione del cuneo fiscale come sarà