Con Direttiva 2020/2020 pubblicata in Gazzetta dell'Unione Europea n 419 del 7 dicembre viene apportata una modifica alla Direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative all’imposta sul valore aggiunto applicabile ai vaccini contro il COVID-19 e ai dispositivi medico diagnostici in vitro sempre relativi al covid, in risposta alla pandemia.
In particolare nella Direttiva 2006/12/CE viene introdotto l’art 129 bis con il quale si prevede che gli stati membri possono adottare fino al 31 dicembre 2022 una delle seguenti misure:
Si precisa che possono beneficiare delle misure agevolative suddette solo i dispositivi medico-diagnostici in vitro conformi ai requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio e ad altra normativa dell’Unione applicabile.
Inoltre gli stati membri possono:
Si precisa che possono beneficiare dell’esenzione solo i vaccini contro la COVID-19 autorizzati dalla Commissione o dagli Stati membri.
E' bene sottolineare che si stabilisce che "Quando gli Stati membri decidono di applicare un’aliquota ridotta o di concedere un’esenzione di cui al comma 1 dell’art. 129 bis le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, adottate e pubblicate dagli stessi e necessarie per conformarsi alla direttiva, contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri".
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