News Pubblicata il 16/12/2020

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Consorzi cooperative: i requisiti per l'attività di intermediazione di lavoro

Intermediazione di lavoro da parte delle cooperative consorziate: precisazioni dall'ispettorato nella nota 1101/2020




 L’INL, con nota n. 1101 dell’11 dicembre 2020, ha offerto chiarimenti sull’attività di intermediazione di lavoro esercitata da parte delle cooperative riunite in consorzio con autorizzazione conferita al consorzio stesso.  

L'ispettorato precisa che:

1.   in ragione dell’autorizzazione conferita al consorzio, le società consorziate  già indicate nella richiesta di autorizzazione possono esercitare l’attività di intermediazione regolata dal  D.Lgs. 276/2003,  solo se in possesso dei  requisiti logistici, patrimoniali e professionali previsti dalla normativa in materia ( D.M. 10 aprile 2018 ) Viene citata la necessaria " disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali del personale, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali”.

Il decreto citato prevede in particolare per le agenzie di intermediazione di lavoro la disponibilità di :almeno quattro unita' nella sede principale; 2) almeno due unita' per ogni unita' organizzativa; 3) per ogni unita' organizzativa va indicato un responsabile, anche con funzioni di operatore;   (...) Per personale qualificato si intende personale dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualita' di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale, della somministrazione di lavoro, della ricollocazione professionale, dei servizi per l'impiego, della formazione professionale, dell'orientamento, della mediazione tra domanda e offerta di lavoro o nel campo delle relazioni industriali. 3. Ai fini dell'acquisizione dell'esperienza professionale di minimo due anni di cui al comma 2, si tiene altresi' conto dei percorsi formativi certificati dalle regioni e dalle Province autonome". (Requisito alternativo per il personale lo svolgimento della professione di consulente del lavoro per almeno due anni ).

 2.  Inoltre , nella Nota l'ispettorato precisa che in caso di successiva integrazione del consorzio con nuovi  consorziati  si  richiede obbligatoriamente  un’ulteriore autorizzazione, a integrazione di quella già rilasciata,  per consentire anche a questi ultimi di svolgere l’attività.

Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro


1 FILE ALLEGATO:
INL Nota 1101 del 11.12.2020

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