Con Risposta n 14 del 10 dicembre 2020 a Consulenza giuridica l'Agenzia delle entrate chiarisce dubbi in merito a vari quesiti posti da una società istante relativamente al bollo sulle fatture elettroniche.
L'agenzia in prima analisi chiarisce che il parere è fornito in merito a quanto previsto dall'art 12 novies comma 1 del DL 34/2019 ovvero decreto crescita e che non risulta ancora emanato il decreto MEF contenente tra l'altro le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e la relativa irrogazione delle sanzioni.
Vediamo il riepilogo dei quesiti e i relativi chiarimenti forniti dalla agenzia
1) In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell'imposta di bollo, la sanzione applicabile è in funzione del tipo di fattura, cartacea o elettronica, in relazione alla quale è commessa la violazione?
L’imposta di bollo si applica nella misura di 2 euro per ogni esemplare, per le "fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti [...], ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria".
E' bene precisare che l'imposta non è dovuta quando la somma non supera euro 77,47
L’imposta di bollo sulle fatture può essere assolta:
In merito alle sanzioni viene richiamata la Circolare n. 16/2015 secondo la quale si prospettano le seguenti ipotesi a seconda della modalità di pagamento del bollo:
Nel caso di pagamenti diversi dal contrassegno la sanzione varia a seconda del momento in cui si sana il ritardo ossia:
se il contribuente non provvede a pagare quanto comunicato si andrà alla iscrizione a ruolo definitivo.
2) Per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021 mediante il Sistema di interscambio (Sdi) la norma prevede che "in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo, l'Agenzia comunica al contribuente l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta ridotta ad un terzo". La riduzione ad un terzo si applica alle diverse misure sanzionatorie come individuate dall’articolo 13, comma 1, del Dlgs n. 471/1997?
L’Agenzia precisa che (art 12novies comma 1 DL 34/2019) la sanzione su cui applicare, in caso di definizione entro trenta giorni dalla comunicazione, la riduzione pari ad un terzo, è pari:
- al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento
- al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento;
- ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (1%) se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento.
3) La sanzione per il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021 mediante Sdi può essere ravveduta?
L’Agenzia ritiene che:
- la sanzione è ravvedibile (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997) e la misura su cui applicare le riduzioni va individuata secondo le regole dettate al punto precedente
- la comunicazione con la quale l’amministrazione finanziaria constata la violazione e comunica l'imposta, gli interessi e la sanzione da versare, inibisce il contribuente di avvalersi della facoltà di ravvedersi.
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