Con Circolare MISE Prot 275367 del 4 dicembre 2020 in risposta alle Camere di Commercio e in particolare agli uffici del registro imprese il MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, chiarisce che la richiesta di certificazione di bilancio, prevista per l'iscrizione e la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese possa ottenersi con le modalità dell'art 2409 bis commi 1 e 2 del codice civile.
Questo vuol dire che risulta valida se ottenuta:
in quanto in entrambi i casi di tratta di "Revisione legale dei conti".
Ricordiamo che ai sensi dell'art. 4 comma 1, lett. b) del D.L. n. 3/2015 convertito nella legge 33/2015, la PMI innovativa è tenuta al deposito della certificazione relativa al bilancio d'esercizio e all'eventuale bilancio consolidato secondo le regole contenute nel D.Lgs. 39/2010.
La certificazione, redatta da un revisore contabile o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili, costituisce parte integrante del bilancio e pertanto deve essere portata in approvazione all'assemblea unitamente al bilancio e agli altri atti e relazioni connesse.
La certificazione va redatta e depositata congiuntamente al bilancio e ai suoi allegati dal primo esercizio successivo all'iscrizione nella sezione speciale per tutti gli esercizi sociali fino a quando tale iscrizione permanga (circolare MISE 3682/C del 03/09/2015 – 3683/C del 3/11/2015).
Inoltre ai sensi dei commi 4 e 6 del D.L. n. 3/2015 convertito nella legge 33/2015 si prevede che:
Per le START UP INNOVATIVE si fa presente che i commi 14 e 15 dell'art. 25 del D.L. 179/2012 convertito nella legge 221/2012 prevedono rispettivamente che:
Si precisa che questi ultimi adempimenti non possono essere depositati in allegato al bilancio, ma devono essere presentati separatamente tramite l'applicazione Comunica.
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