News Pubblicata il 14/12/2020

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Dogane: chiarimenti per depositi minori e i distributori minori

di Redazione Fisco e Tasse

Con Circolare del 3 dicembre le Dogane forniscono chiarimenti per i depositi e i distributori minori e i loro obblighi di comunicazione attività e contabilizzazione dei prodotti



Con Circolare n 47/E del 3 dicembre le Dogane forniscono chiarimenti relativamente a depositi e distributori minori, in particolare ricordano che dal 1° gennaio 2021 decorrono gli obblighi di comunicazione di attività all’Ufficio delle dogane e di tenuta del registro di carico e scarico, con modalità semplificate, previsti dal novellato art. 25, comma 4, D.Lgs. n. 504/1995 (TUA).

Tale obbligo riguarda gli esercenti di:

Quanto descritto è in attuazione dell’art. 130, comma 2, lettera b), del decreto Rilancio, che ha consolidato il rinvio alla 1 gennaio degli obblighi già introdotti a norma dell’art. 5, comma 1, lettera c), numeri 1.1) e 1.2), D.L. n. 124/2019; ma ha anche previsto una comunicazione di attività all’Ufficio dell’ADM che sostituisce la denuncia di esercizio.

Per quanto attiene alla definizione di impianti minori il documento specifica che:

La circolare a titolo esemplificativo esplicita che si configurano come apparecchi di distribuzione automatica di carburanti sottoposti ad obbligo di comunicazione di attività tutti quelli idonei al rifornimento dei serbatoi normali di:

In merito alla comunicazione di attività la circolare specifica che ai sensi dell'art. 25, comma 4, del TUA l’esercente impianto minore titolare/rappresentante legale della ditta deve indicare:

Una volta verificata la regolarità formale della comunicazione, all’esercente viene attribuito un codice identificativo dell’impianto minore e l'ufficio ADM ha facoltà di eseguire un sopralluogo sul deposito o sul distributore per riscontrare la rispondenza di quanto comunicato allo stato reale dell’impianto.

Fonte: Fisco e Tasse



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