Con Circolare n 47/E del 3 dicembre le Dogane forniscono chiarimenti relativamente a depositi e distributori minori, in particolare ricordano che dal 1° gennaio 2021 decorrono gli obblighi di comunicazione di attività all’Ufficio delle dogane e di tenuta del registro di carico e scarico, con modalità semplificate, previsti dal novellato art. 25, comma 4, D.Lgs. n. 504/1995 (TUA).
Tale obbligo riguarda gli esercenti di:
- depositi per uso privato, agricolo e industriale di capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi (cosiddetti “depositi minori”);
- apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (cosiddetti “distributori minori”)
Quanto descritto è in attuazione dell’art. 130, comma 2, lettera b), del decreto Rilancio, che ha consolidato il rinvio alla 1 gennaio degli obblighi già introdotti a norma dell’art. 5, comma 1, lettera c), numeri 1.1) e 1.2), D.L. n. 124/2019; ma ha anche previsto una comunicazione di attività all’Ufficio dell’ADM che sostituisce la denuncia di esercizio.
Per quanto attiene alla definizione di impianti minori il documento specifica che:
- gli impianti minori soggetti a comunicazione di attività all’Ufficio dell’ADM competente territorialmente comprendono sia i depositi che i distributori costituiti da apparecchi fissi di erogazione carburanti collegati a serbatoi interrati o distributori/contenitori fuori terra, anche rimovibili, permanentemente installati all’interno di stabilimenti, cantieri, aree private non aperte al pubblico accesso.
- ai fini della connotazione di un impianto minore come apparecchio di distribuzione automatica di carburanti è dirimente la presenza di attrezzature atte a consentire il rifornimento dei serbatoi normali degli autoveicoli: di norma, mediante una o più pistole erogatrici, con le relative attrezzature ausiliarie - pompe, motori elettrici o comunque qualsiasi sistema che consenta l’erogazione.
La circolare a titolo esemplificativo esplicita che si configurano come apparecchi di distribuzione automatica di carburanti sottoposti ad obbligo di comunicazione di attività tutti quelli idonei al rifornimento dei serbatoi normali di:
- autoveicoli con consumi ad aliquota normale;
- veicoli adibiti al trasporto merci o persone;
- macchine operatrici e mezzi non abilitati alla circolazione su strada
- locomotive con motore a combustione interna.
In merito alla comunicazione di attività la circolare specifica che ai sensi dell'art. 25, comma 4, del TUA l’esercente impianto minore titolare/rappresentante legale della ditta deve indicare:
- i propri dati anagrafici, il domicilio e il codice fiscale
- gli estremi identificativi della ditta ovvero la denominazione o ragione sociale, la sede legale, la partita IVA o codice fiscale, l’indirizzo di PEC
- i dati tecnici del deposito o del distributore: ubicazione, caratteristiche (marca, modello, matricola), capacità di stoccaggio dei serbatoi e relativa tipologia (interrati, fuori terra, rimovibili), prodotti energetici stoccati, descrizione delle utenze servite (in caso di deposito minore) e dei sistemi di quantificazione, parziale e/o totale, dell’erogato (in caso di distributore minore)
- il numero di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nonché, ove prescritti per l’esercizio dell’impianto in funzione della relativa tipologia, gli estremi identificativi dei documenti di natura non fiscale (ad es., certificato di prevenzione incendi per i contenitori-distributori)
- le modalità di tenuta del registro di carico e scarico dei prodotti ovvero la descrizione del sistema di contabilità aziendale (elettronico o cartaceo) tramite il quale sono rilevati i quantitativi di ciascun tipo di prodotto ricevuti, stoccati presso l’impianto e consumati nell’ambito dello svolgimento della propria attività economica; le modalità di conservazione delle copie stampate dell’e-DAS (solo per benzina e gasolio usato come carburante) o dei DAS cartacei (altri prodotti energetici) e dei documenti commerciali utilizzati a scorta dei prodotti ricevuti.
Una volta verificata la regolarità formale della comunicazione, all’esercente viene attribuito un codice identificativo dell’impianto minore e l'ufficio ADM ha facoltà di eseguire un sopralluogo sul deposito o sul distributore per riscontrare la rispondenza di quanto comunicato allo stato reale dell’impianto.