L’interrogazione parlamentare del 3 dicembre 2020, n. 5-04996 fornisce un primo chiarimento circa la possibilità di cedere la detrazione connessa agli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Tali interventi non sono ad oggi cedibili o "scontabili" ai sensi dell'art. 121 DL 34/2020. Tuttavia, nella risposta all'interrogazione parlamentare se ne ammette l'alternativa alla detrazione solo i lavori connessi costituiscono manutenzioni ordinarie (condominiali) o straordinarie.
Come è noto l’art. 121, co. 2, DL 34/2020, prevede, in luogo della detrazione in dichiarazione dei redditi, la possibilità alternativa di:
Le alternative sono percorribili solo qualora sugli immobili vengano effettuati i seguenti interventi, come disposto dal citato comma 2 dell’art. 121.
Gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sono detraibili, nella norma, al 50% in 10 anni ed in 10 quote costanti, ai sensi dell’art. 16bis, lett. e), TUIR.
Analizzando l’elenco degli interventi che possono essere non solo detratti, ma ceduti o scontati, non si riscontra anche quello previsto alla lett. e), art. 16bis, del TUIR.
Ergo, non sono cedibili/scontabili le rispettive detrazioni.
E’ proprio questo l’oggetto dell’interrogazione parlamentare, volta a chiarire se sia possibile accedere al beneficio alternativo previsto dall’art. 121, DL 34/2020. Per altro, si ricorda che taluni interventi, se effettuati e richiesti da soggetto diversamente abile in dipendenza di un contratto di appalto, godono dell’IVA agevolata al 4%.
Dall’interrogazione parlamentare n. 5-04996 emerge che i lavori per abbattere le barriere architettoniche godono della possibilità di cessione della detrazione o dello sconto in fattura se sono riconducibili a quelli previsti dall’art. 16-bis, lett. a) e b) TUIR (primo punto dell'elenco di cui sopra), come interventi di manutenzione straordinaria su singole unità immobiliari o di manutenzione sulle parti comuni dell’edificio.
A conclusione di ciò possiamo affermare che la detrazione connessa a tale tipologia di interventi, riconducibile all’art. 16bis, lett. e) TUIR, in sè non gode dell’alternativa prevista dall’art. 121, Dl 34/2020, tuttavia, se nel complesso dei lavori finalizzati all’abbattimento delle barriere ve ne sono alcuni configurabili come manutenzione ordinaria, riferita alle parti comuni condominiali, o straordinaria, riferita alle singole unità immobiliari, queste possono essere cedute o essere oggetto di sconto, in alternativa alla detrazione. Si sottolinea da ultimo che non godono della maxi detrazione del 110%, non essendo considerate come interventi rientranti nel novero dell’art. 119, DL 34/2020.
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