Il nuovo DPCM di Conte va in Gazzetta Ufficiale n 301 di ieri ed entra in vigore da oggi 4 dicembre e fino al 15 gennaio 2021
Vediamo le principali misure che vanno a richiamare anche quanto già contenuto del DL 158 del 2 dicembre.
Spostamenti
Attività commerciali e ristorazione
Il Ministero della Salute ogni settimana si occuperà di verificare il permanere dei presupposti per la classificazione nella fascia di rischio e provvederà conseguentemente con ordinanza all’aggiornamento dell’elenco delle Regioni che dovranno collocarsi in altra fascia in base ai dati epidemiologici. Resta fermo che la permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.
Istruzione e formazione
Per le scuole restano in vigore le attuali regole con la didattica in aula per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione, mentre per l’istruzione secondaria, a decorrere dal 7 gennaio 2021, deve essere garantita didattica in presenza al 75% della popolazione studentesca.
Luoghi di culto
L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7 del Dpcm.
Le attività per la persona
Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
Detti protocolli o linee guida sono adottati nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del Dpcm.
Impianti nei comprensori sciistici
Possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal:
• Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),
• Comitato Italiano Paralimpico (CIP)
• e/o dalle rispettive federazioni
per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.
A partire dal 7.1.2021 gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.