Ai sensi dell'art 20 del DL 106/2020 del Ministero del lavoro gli ETS che si sono iscritti al RUNTS Registro unico nazionale sono tenuti dopo l'iscrizione ad aggiornare le informazioni indicate all'atto della iscrizione ( previste ai sensi dell’art 8 comma 6 dello stesso decreto) e in particolare:
a) l’indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l’iscrizione;
b) la denominazione, che dovrà essere formata nel rispetto di quanto previsto dal Codice, anche con riferimento alle singole tipologie di enti del Terzo settore;
c) il codice fiscale;
d) l’eventuale partita IVA;
e) la forma giuridica;
f) la sede legale;
g) un indirizzo di posta elettronica certificata;
h) almeno un contatto telefonico;
i) le eventuali sedi secondarie. Non costituiscono sedi secondarie dell’ente le sedi legali di eventuali enti affiliati dotati di diverso codice fiscale;
j) la data di costituzione dell’ente;
k) la o le attività di interesse generale effettivamente esercitate, da individuarsi tra quelle di cui all’articolo 5 del Codice;
l) la previsione statutaria dell’esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del Codice;
m)il soggetto o i soggetti cui l’ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale;
n) le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste, con indicazione dei relativi poteri e di eventuali limitazioni nonché della data di nomina; nel caso di istituzione degli organi di controllo e di revisione, all’istanza sono allegate le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 30 e 31 del Codice;
o) l’eventuale iscrizione al Registro imprese ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del Codice;
p) l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111;
q) la dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell’ente ai sensi dell’articolo 79, comma 5, del Codice;
r) per le ODV e per le APS, il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per: numero di persone fisiche, identificativi di enti non persone fisiche specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del RUNTS per cui si chiede l’iscrizione; il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa; il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente; il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono;
s) l’indirizzo del sito internet, se disponibile.
nonchè a depositare specifici atti come ad esempio le modifiche di atto costitutivo, il bilancio, le delibere di trasformazione ecc (art 20 comma 1)
L’aggiornamento e il deposito avvengono per via telematica:
La piattaforma informatica del RUNTS consente il dialogo tra gli uffici del registro nazionale e gli ETS iscritti.
Il sitema telematico del RUNTS funziona con un front office e con un back office:
il servizio di Front Office, previo accreditamento consente agli ETS di eseguire le operazioni quali:
effettuati nel rispetto della modulistica dell’allegato B e inoltre consente di consultare i documenti e le informazioni del RUNTS.
Nel front office si può accedere alla scrivania utente, un luogo virtuale dove consultare ad esempio le pratiche attive, vederne l'avanzamento e integrare i documenti già presentati. Ogni ente può con una autenticazione accedere alla scrivania utente solo se si è precedentemente accreditato con dispositivo CNS o SPID o altre tecnologie consentite.
Il Back office è invece reso disponibile a ciascun ufficio del RUNTS e consente la gestione del registro, ovvero ai sensi dell'art 4 del DL 106 gli Uffici Statale, Provinciali e Regionali provvedono a:
Deputati ad effettuare gli aggiornamenti dati e i depositi atti degli TES sono:
L'aggiornamento e il deposito atti avviene con invio telematico mediante apposita modulistica prevista nell'allegatto B e il processo comprende varie fasi quali:
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